Leggi Calendari e Tasse di concessione ricerca e raccolta Tartufi
Italia
In questa pagina sono riportati i calendari di raccolta delle varie regioni-provincie Italiane,le tasse di concessione e la legislatura che riguarda il tartufo.
L'utenza e invitata a partecipare attivamente, inviando al sito i calendari non presenti nell'elenco e segnalare eventuali variazioni agli stessi.
Calendario Ricerca e Raccolta del Tartufo
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Tassa concessione Regionale Tartufi
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I CONTENUTI DELLA PAGINA SONO IN CONTINUO AGGIORNAMENTO; TORNA A TROVARCI :)
Provincia di Reggio Emilia
CALENDARIO RACCOLTA TARTUFO VALIDO PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
SPECIE ZONA DI COLLINA ZONA DI PIANURA
Tuber magnatum
tartufo bianco
dal 1°ottobre al 20 gennaio (*) dal 1°settembre al 20 gennaio
Tuber macrosporum
tartufo nero liscio
dal 1°ottobre al 20 gennaio (*) dal 1°settembre al 20 gennaio
Tuber uncinatum
scorzone autunnale
dal 1°ottobre al 31 gennaio (*) dal 20 settembre al 31 gennaio
Tuber melanosporum
tartufo nero pregiato
dal 1°novembre al 31 marzo dal 1°novembre al 31 m arzo
Tuber albidum
bianchetto
dal 1°dicembre al 30 aprile dal 1°novembre al 31 marzo
Tuber brumale
trifola nera invernale
dal 1°dicembre al 30 aprile dal 1°dicembre al 30 aprile
Tuber aestivum
scorzone estivo
dal 15 maggio al 31 luglio (*) dal 1°maggio al 30 giugno
Agli effetti del presente calendario si considerano zone di pianura quelle a nord della via Emilia
(Statale n°9) e zone di collina quelle a sud della stessa.
(*) periodo così variato con Deliberazione della Provincia di Reggio Emilia N°238 del 28/08/2007
ORARI DI RACCOLTA DEL TARTUFO
PERIODI ORARI
Dicembre-Gennaio 7.00 -17.00
Febbraio -Ottobre -Novembre 6.00 -18.00
Altri periodi 6.00 -20.00
RACCOLTA NELLE AREE DI TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA
Tipo di area
DIVIETI E LIMITAZIONI
la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite con
l'ausilio di un solo cane per cercatore
ZONA DI COLLINA ZONA DI PIANURA
Oasi di protezione della fauna selvatica
Divieto di ricerca e raccolta
dal 1 febbraio al 30 giugno
Divieto di ricerca e raccolta
dal 1 aprile al 30 giugno
Zone di rifugio
Zone di ripopolamento e cattura
Aziende faunistico-venatorie
Aziende agri-turistico venatorie
Divieto di ricerca e raccolta
· Nei giorni in cui è consentita la caccia vagante
· Nei giorni di battuta di caccia al cinghiale in squadra
e caccia di selezione
· Per zone umide, nei giorni di esercizio di caccia da
appostamento fisso Aziende faunistico-venatorie
Aziende agri-turistico-venatorie Obblighi
Per effettuare la ricerca e la raccolta del tartufo è
obbligatorio che il cercatore segnali la propria presenza. A
tal fine il cercatore deposita gli estremi del tesserino
autorizzatorio negli appositi contenitori che i proprietari delle
aziende sono obbligati a collocare in luoghi facilmente
visibili ed accessibili.
La vigilanza sull'applicazione della Legge Regionale 2 settembre 1991, n. 24 compete agli agenti del Corpo
forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 dicembre 1985 n. 752. Compete altresì alle guardie
venatorie provinciali, agli appartenenti ai servizi di polizia municipale, alle guardie ecologiche volontarie
nominate dalle Province e dal Circondario di Rimini ai sensi della L.R. 3 luglio 1989, n. 23, nonché alle guardie
giurate designate da cooperative, consorzi, enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la
protezione della natura e della fauna e la salvaguardia dell'ambiente.
Poiché le sanzioni pecuniarie per eventuali infrazioni alla citata legge regionale possono arrivare a importi
multipli di €
1.549, si raccomanda ai tartufai la massima correttezza. L'Assessorato Agricoltura della Provincia
di Reggio Emilia è a disposizione per fornire tutti gli elementi ed i chiarimenti che si rendessero necessari.
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Provincia di Modena
CALENDARIO RACCOLTA TARTUFO
SPECIE ZONA DI COLLINA ZONA DI PIANURA
Tuber magnatum
tartufo bianco
Tuber macrosporum
tartufo nero liscio
Tuber uncinatum
scorzone autunnale
Tuber melanosporum
tartufo nero pregiato
Tuber albidum
bianchetto
Tuber brumale
trifola nera invernale
Tuber aestivum
scorzone estivo
dal 1 ottobre al 31 luglio
dal 15 settembre al 31 luglio
Agli effetti del presente calendario si considerano zone di pianura quelle a nord della via Emilia (Statale n°9) e zone di collina quelle a sud della stessa.
ORARIO DI RACCOLTA DEL TARTUFO
PERIODI ORARI
Dicembre- Gennaio
7.00 - 17.00
Febbraio - Ottobre - Novembre
6.00 - 18.00
Altri periodi
6.00 - 20.00
RACCOLTA NELLE AREE DI TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA DIVIETI E LIMITAZIONI
ZONE DI COLLINA ZONA DI PIANURA
Oasi di protezione della fauna selvatica
Zone di rifugio
Zone di ripopolamento e cattura
Aziende faunistico venatorie
Aziende turistico venatorie
Divieto ricerca e raccolta dal 1 febbraio al 30 giugno
Divieto ricerca e raccolta dal 1 aprile al 30 giugno
Divieto ricerca e raccolta giorni di apertura alla caccia vagante giorni di battuta di caccia al cinghiale in squadra e caccia di selezione
nelle zone umide: giorni di esercizio di caccia da appostamento fisso
Aziende faunistico venatorie Aziende turistico venatorie
Obblighi
Per effettuare la ricerca e la raccolta del tartufo è obbligatorio che il cercatore segnali la propria presenza ai proprietari delle aziende.
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CALENDARIO DI RACCOLTA DEI TARTUFI
valido per la provincia di Piacenza Specie
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Provincia di Piacenza *
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Tuber magnatum Pico (tartufo bianco)
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pianura
dal 1° settembre al 20 gennaio - collina
dal 20 settembre al 20 gennaio -
|
Tuber melanosporum Vitt. (tartufo nero pregiato)
|
dal 1° novembre al 31 marzo
|
Tuber aestivum Vitt.(tartufo d’estate o scorzone)
|
dal 15 luglio al 30 novembre
|
Tuber uncinatum Chatin (tartufo uncinato)
|
20 settembre al 31 gennaio
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Tuber brumale var. moschatum De Ferry (tartufo moscato)
|
dal 1° dicembre al 30 aprile
|
Tuber brumale Vitt. (tartufo nero d’inverno o trifola nera)
|
dal 1° dicembre al 30 aprile
|
Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico (bianchetto o marzuolo)
|
pianura
dal 1° novembre al 31 marzo –
collina
dal 1° dicembre al 30 aprile -
|
Tuber macrosporum Vitt.
(tartufo nero liscio)
|
pianura
dal 1° settembre al 20 gennaio - collina
dal 20 settembre al 20 gennaio -
|
Tuber mesentericum Vitt.(tartufo nero ordinario)
|
dal 1° settembre 31 gennaio
|
* Agli effetti del calendario per pianura si intendono le zone a nord della SS n. 9 Emilia
Provincia di Parma
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA - Servizio Risorse Naturali Fauna Selvatica ed Ittica |
Legge Regionale n. 24 del 2 settembre 1991 e Legge Regionale n. 20 del 25 giugno 1996 |
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TARTUFO |
CALENDARIO RACCOLTA |
CARATTERISTICHE |
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AMBITO |
INIZIO |
TERMINE |
DIMENSIONI |
FORMA |
SCORZA |
POLPA |
ODORE |
BIANCO PREGIATO |
PIANURA |
15 settembre |
31 dicembre |
variabili da quelle |
regolarmente globosa |
colore giallo ocraceo |
colore variabile |
aromatico, |
(Tuber magnatum |
COLLINA |
15 settembre |
31 dicembre |
di un pisello ad |
ma anche irregolare |
o giallo olivastro |
dal bianco al |
spiccato, |
Pico) |
|
|
|
una grossa patata |
con lobi e sinuosità |
superficie liscia |
grigiastro |
un pò agliaceo |
BIANCHETTO |
PIANURA |
15 novembre |
30 aprile |
più piccole di |
globosa |
liscia, colore biancastro, |
colore rosso-bruno scuro, |
intensamente |
o Tartufo di Pineta |
COLLINA |
15 novembre |
30 aprile |
quelle del |
più o meno |
bruno-rugginoso |
con venature |
agliaceo |
(Tuber albidum) |
|
|
|
Bianco Pregiato |
regolare |
od ocraceo |
bianco-ocra |
|
NERO PREGIATO |
PIANURA |
15 novembre |
15 febbraio |
variabili da quelle |
rotondeggiante regolare, |
colore nero, verruche |
colore bruno-violaceo |
intenso e gradevole |
o Nero di Norcia |
COLLINA |
15 novembre |
15 febbraio |
di una nocciola ad |
a lobi in quelle di |
piramidali di media |
o nero-rossiccio con esili |
(tipico della specie) |
(Tuber melanosporum) |
|
|
|
una grossa arancia |
maggiori dimensioni |
grandezza |
venature biancastre |
|
NERO SCORZONE |
PIANURA |
1° giugno |
30 giugno |
variabili da quelle |
rotondeggiante |
colore nero, con |
colore biancastro-ocraceo, |
debole, |
(Tuber aestivum) |
COLLINA |
1° giugno |
30 giugno |
di una noce ad una |
irregolare |
grosse verruche |
raramente color nocciola |
tendenzialmente |
|
limitatamente alle giornate di sabato e domenica |
arancia |
|
piramidali |
|
fungino |
|
|
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|
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|
NERO DI FRAGNO |
PIANURA |
15 settembre |
15 febbraio |
variabili da quelle |
rotondeggiante |
colore nero, verruche |
colore |
spiccato e gradevole |
(Tuber uncinatum) |
COLLINA |
15 settembre |
15 febbraio |
di una noce ad una |
irregolare |
più piccole che |
nocciola scuro |
(ricorda la nocciola) |
|
|
|
|
arancia |
|
nello scorzone |
|
|
NERO LISCIO |
PIANURA |
15 settembre |
31 dicembre |
variabili da quelle |
globosa, più o meno |
colore nerastro-rugginoso, |
colore bruno, bruno-ruggino |
spiccato, leggermente |
(Tuber macrosporum) |
COLLINA |
15 settembre |
31 dicembre |
di una nocciola |
regolare |
verruche schiacciate |
so, esili venature di colore |
agliaceo (ricorda il |
|
|
|
|
ad un uovo |
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(sembra liscio) |
biancastro |
Tartufo Bianco) |
NERO D'INVERNO |
PIANURA |
15 novembre |
15 febbraio |
variabili da quelle |
globosa, più o meno |
colore nero, verruche |
colore fuligginoso-nerastro |
intenso |
(Tuber brumale) e sua |
COLLINA |
15 novembre |
15 febbraio |
di una nocciola ad |
regolare |
di grosse dimensioni |
con rade venature |
(ricorda quello di una |
varietà Moschatum |
|
|
|
una arancia |
|
|
bianche |
rapa) |
NERO ORDINARIO |
PIANURA |
15 settembre |
15 febbraio |
variabili da quelle |
globosa, più o meno |
colore nero, verruche |
colore grigio-bruno |
sgradevole (ricorda |
( Tuber mesentericum) |
COLLINA |
15 settembre |
15 febbraio |
di una nocciola ad |
regolare, alla base |
più piccole che nello |
con numerose |
il bitume o gli |
|
|
|
|
una grossa arancia |
presenta un incavo |
Scorzone |
venature bianche |
idrocarburi) |
PROVINCIA DI RAVENNA
CALENDARIO E ORARIO DI RACCOLTA
1.Nelle tartufaie coltivate, riconosciute ai sensi della presente legge, la ricerca e la raccolta sono
consentite in qualunque periodo dell’anno. Nel restante territorio regionale la ricerca e la raccolta
dei tartufi sono consentite nei soli periodi seguenti:
a) TUBER MAGNATUM (TARTUFO BIANCO)
dal 1 settembre al 20 gennaio per le zone di pianura;
dal 20 settembre al 20 gennaio per le zone di collina;
b) TUBER MELANOSPORUM:
dal 1 novembre al 31 marzo per tutte le zone;
c) TUBER AESTIVUM:
dal 1 maggio al 30 giugno per le zone di pianura;
dal 1 maggio al 31luglio per le zone di collina;
d) TUBER UNCINATUM
dal 20 settembre al 31 gennaio per tutte le zone;
e) TUBER BRUMALE E SUA VARIETA’ MOSCHATUM:
dal 1 dicembre al 30 aprile per tutte le zone;
f) TUBER ALBIDUM (Bianchetto):
dal 1 novembre al 31 marzo per le zone di pianura;
dal 1 dicembre al 30 aprile per le zone di collina
g) TUBER MACROSPORUM:
dal 1 settembre al 20 gennaio per le zone di pianura;
dal 20 settembre al 20 gennaio per le zone di collina;
2.
Agli effetti del presente calendario si considerano zone di pianura quelle a Nord delle strade
statali n. 9 Emilia e n. 16 Adriatica e zone di collina quelle a sud delle stesse.
3.
L’Ente delegato, su conforme parere di uno dei centri o istituti di ricerca specializzati di cui
all’articolo 2 della legge 16 dicembre 1985 n. 752 e sentita la Commissione consultiva per la
tutela e la valorizzazione del tartufo, può variare il calendario di raccolta in relazione alle
peculiarità di presenza e di periodo di maturazione dei tartufi del proprio territorio. In tal caso,
gli Enti delegati sono tenuti a dare adeguata pubblicità alle variazioni intervenute.
4.
Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme parere di uno dei centri interessati, può
autorizzare Enti o Associazioni che presentino adeguato progetto, alla raccolta per scopi
scientifici e di studio anche in deroga al calendario.
E’ VIETATA LA RACCOLTA:
DALLE ORE 17 ALLE ORE 7 NEI MESI DI DICEMBRE E GENNAIO
DALLE ORE 18 ALLE ORE 6 NEI MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE E FEBBRAIO
DALLE ORE 20 ALLE ORE 6 PER GLI ALTRI PERIODI CONSENTITI NEL
CALENDARIO
RACCOLTA NEL TERRITORIO DEL PARCO DEL DELTA DEL PO
Il Consorzio del Parco del Delta del Po ha reso noto che con delibera dell’Assemblea n.12/1354 del
29.9.97 ha approvato, fra le altre, le seguenti modifiche in ordine al Regolamento provvisorio per la
ricerca e la raccolta del tartufo:
•
ha aggiunto fra le specie di tartufi consentite alla ricerca e alla raccolta il “tuber melanosporum”
dal 1° novembre al 31 marzo;
•
ha posto il divieto di ricerca e raccolta dei tartufi nella giornata di mercoledì anziché del lunedì;
•
ha permesso la raccolta del tartufo nell’oasi di protezione della fauna “Pineta di Cervia”
•
Nelle pinete: “Ribaldesa” e “Motte del Fondo” (località Mesola), ha consentito:
1)
la ricerca e la raccolta dei tartufi ai soli residenti nella giornata di sabato;
2)
la ricerca e la raccolta dei tartufi giornalmente e complessivamente ad un massimo di 15 persone,
previo il rilascio di apposito permesso giornaliero, rilasciato dal Comune di Mesola, su delega
del Consorzio.
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Provincia di Bologna
NORME PER LA RICERCA E LA RACCOLTA DEL TARTUFO
Vista la Legge Regionale n. 24/91 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione
della Legge 16/12/1985 n. 752” e successive modifiche introdotte con la Legge Regionale n. 20/96, la Provincia di Bologna con Delibera
di Giunta n. 277 del 31/07/2000 ha approvato il seguente calendario per la ricerca e la raccolta dei tartufi in tutto il territorio di propria
competenza:
_ la ricerca e la raccolta dei tartufi - Tuber magnatum
- Tuber melanosporum
- Tuber aestivum
- Tuber uncinatum
- Tuber brumale
- Tuber albidum
- Tuber macrosporum
in tutte le loro varietà, è consentita dalle ore 6 del 1 Ottobre alle ore 20 del 15 Agosto.
La ricerca e la raccolta del tartufo sono vietate durante le ore notturne e comunque:
- dalle ore 17 alle ore 7 nei mesi di dicembre e gennaio,
- dalle ore 18 alle ore 6 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio,
- dalle ore 20 alle ore 6 negli altri periodi consentiti dal sopra riportato calendario.
MODALITA’ DI RICERCA E RACCOLTA
NELLE AREE DI TUTELA E GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA
1) La ricerca e la raccolta dei tartufi nelle Oasi di protezione della fauna selvatica, nelle Zone di ripopolamento e cattura, nelle Zone di
rifugio, nelle Aziende faunistico venatorie e nelle Aziende agri-turistico-venatorie istituite ai sensi della L. R. n. 8/94 così come
modificata dalla L.R. n. 6/2000, sono consentite con l’ausilio di un solo cane per cercatore.
2) La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate nelle Oasi di protezione della fauna selvatica, nelle Zone di ripopolamento e cattura,
nelle Zone di rifugio, nelle Aziende faunistico venatorie e nelle Aziende agri-turistico venatorie istituite ai sensi della L. R. n. 8/94
così come modificata dalla L.R. n. 6/2000, nel periodo dal 1 Aprile al 30 Giugno per le zone di pianura e dal 1 Febbraio al 30
Giugno per le zone di collina.
3) La ricerca e la raccolta dei tartufi nelle Zone di ripopolamento e cattura e nelle Zone di rifugio sono vietate nelle sole giornate di
Domenica e festivi, limitatamente al periodo compreso tra la prima Domenica di Dicembre ed il 31 Gennaio, al fine di non
disturbare le operazioni di cattura della selvaggina.
4) Nelle Aziende faunistico venatorie e agri-turistico-venatorie, per effettuare la ricerca e la raccolta dei tartufi è obbligatorio segnalare
la presenza: a tal fine il cercatore deposita gli estremi del tesserino autorizzatorio negli appositi contenitori che i titolari delle
aziende sono obbligati a collocare in luoghi facilmente visibili ed accessibili.
5) All’interno delle medesime aziende, la ricerca e la raccolta del tartufo è vietata nei giorni in cui è consentita la caccia vagante,
durante le battute di caccia al cinghiale in squadra e durante lo svolgimento della caccia di selezione agli ungulati, nonché nelle
zone umide delle stesse aziende nei giorni in cui viene esercitata la caccia da appostamento fisso.
6) La ricerca e la raccolta dei tartufi nelle zone istituite a parco o riserva naturale è regolamentata da normativa specifica locale.
Agli effetti delle norme di cui sopra si considerano zone di pianura quelle a Nord della via Emilia (Strada Statale n. 9) e della via
Bazzanese (Strada Statale n. 569), mentre sono considerate zone di collina quelle a Sud delle stesse.
Si ricorda inoltre che:
- la tassa di rilascio dell’autorizzazione alla ricerca e raccolta dei tartufi è fissata in Euro 92,96 da versare sul c/c. n. 68883420
intestato a Regione Emilia-Romagna – Tasse e Concessioni Regionali, con la causale “Tassa annuale raccolta tartufi”;
- - il proprietario, l’usufruttuario o il coltivatore del fondo nonché i rispettivi familiari e dipendenti non sono soggetti alle disposizioni
di cui all’art. 8, L.R. n. 24/91 così come modificata dalla L.R. 20/96, limitatamente ai rispettivi fondi;
- - per quanto riguarda le modalità e le tecniche da usare nella ricerca e raccolta, si applicano le disposizioni indicate all’art. 12 della
L.R. n. 24/91 così come modificata dalla L.R. n. 20/96.
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Provincia di Rimini
Calendario ricerca e raccolta tartufi
a) Tuber magnatum Pico (Tartufo bianco) :
dal 1° ottobre al 20 gennaio per le zone di pianura e collina;
b) Tuber melanosporum (Tartufo nero pregiato):
dal 1° novembre al 31 marzo per le zone di pianura e collina;
c) Tuber aestivum (scorzone estivo):
dal 1° giugno al 31 agosto per le zone di pianura e collina;
d) Tuber uncinatum:
dal 1 ottobre al 31 gennaio per le zone di pianura e collina;
e) Tuber brumale e sua varietà moschatum:
dal 1° dicembre al 30 aprile per le zone di pianura e collina;
f) Tuber albidum (bianchetto):
dal 1° novembre al 15 aprile per le zone di pianura (L.R. n. 2/2011),
dal 1° dicembre al 30 aprile per le zone di collina;
g) Tuber macrosporum (Tartufo nero liscio) :
dal 1° ottbre al 20 gennaio per le zone di pianura e collina.
Agli effetti del presente calendario si considerano zone di pianura quelle a nord delle strade statali n.9 Emilia e n. 16 Adriatica e zone di collina a sud delle stesse.
E’ in ogni caso vietata la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne e comunque dalle ore 17.00 alle ore 7.00 nei mesi di Dicembre e Gennaio, dalle ore 18.00 alle ore 6.00 nei mesi di Ottobre, Novembre e Febbraio, dalle ore 20.00 alle ore 6.00 per gli altri periodi consentiti dal calendario.
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Regione Pieminte
Calendario
Valido a partire dal 1° giugno 2013.
specie/varietà |
nome comune |
periodi |
Tuber magnatum Pico
|
tartufo bianco o bianco del Piemonte o di Alba o di Acqualagna
|
21 settembre - 31 gennaio
|
Tuber melanosporum Vittad.
|
tartufo nero pregiato
|
1 dicembre - 15 marzo
|
Tuber brumale var.moschatum De Ferry
|
tartufo moscato
|
15 dicembre - 15 marzo
|
Tuber aestivum Vittad.
|
tartufo d'estate o scorzone
|
1 giugno – 31 agosto
21 settembre – 30 novembre
|
Tuber uncinatum Chatin
|
tartufo uncinato o tartufo nero
|
21 settembre - 31 dicembre
|
Tuber brumale Vittad.
|
tartufo nero d'inverno o trifola nera
|
15 dicembre - 15 marzo
|
Tuber albidum Pico o Tuber borchii Vittad.
|
bianchetto o marzuolo
|
15 gennaio - 30 aprile
|
Tuber macrosporumVittad.
|
tartufo nero liscio
|
21 settembre - 31 dicembre
|
Tuber mesentericum Vittad.
|
tartufo nero ordinario o di Bagnoli
|
21 settembre - 31 gennaio
|
La raccolta è vietata per tutte le specie di tartufo nei periodi:
> dal 1 maggio al 31 maggio
> dal 1 settembre al 20 settembre
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Regione Lombardia
Calendario di raccolta tartufi per la stagione 2012-2013
relativo al territorio regionale lombardo
PROVINCIA SPECIE
PERIODO DI RACCOLTA
APERTURA CHIUSURA
BERGAMO, COMO, CREMONA, LECCO, LODI, MANTOVA,
MILANO, SONDRIO, VARESE.
Tuber aestivum 15 LUGLIO 30 NOVEMBRE
BRESCIA Tuber aestivum 1° GIUGNO 30 NOVEMBRE
PAVIA - A NORD DELLA S.S.N.10 Tuber aestivum 15 SETTEMBRE 30 NOVEMBRE
PAVIA - A SUD DELLA S.S.N.10 Tuber aestivum 1° LUGLIO 30 NOVEMBRE
BERGAMO, BRESCIA, COMO, CREMONA, LECCO, LODI,
MILANO, SONDRIO, VARESE
Tuber magnatum 15 SETTEMBRE 31 DICEMBRE
PAVIA Tuber magnatum 15 SETTEMBRE 15 GENNAIO
MANTOVA Tuber magnatum 15 SETTEMBRE 15 GENNAIO
TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE Tuber melanosporum 15 NOVEMBRE 15 MARZO
TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE
Tuber brumale var.
moscatum
15 NOVEMBRE 15 MARZO
TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE
Tuber aestivum var.
uncinatum
1° OTTOBRE 31 DICEMBRE
TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE Tuber brumale 1° GENNAIO 15 MARZO
TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE Tuber Albidum Borchii 15 GENNAIO 30 APRILE
TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE Tuber macrosporum 1° SETTEMBRE 31 DICEMBRE
TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE Tuber mesentericum 1° SETTEMBRE 31 GENNAIO
Il quantitativo di tartufi di cui è concessa la raccolta non può superare il peso di 1 (un)
chilogrammo al giorno per persona, fatta salva la raccolta di un unico esemplare di peso
superiore.
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Regione Marche
Calendario
Legge Regionale 3 Aprile 2013, n. 5 concernente: Norme in materia di raccolta e coltivazione
dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno.
Allegato A
TABELLA
La cerca e la raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi:
ULTIMA DOMENICA DI SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE;
- TUBER MAGNATUM PICO (tartufo bianco pregiato)
- TUBER MACROSPORUM VITT. (tartufo nero liscio)
1° DICEMBRE AL 15 MARZO
“E, limitatamente ai territori dei comuni confinanti con la regione Abruzzo, dal 15 NOVEMBRE al 15 MARZO”
- TUBER MELANOSPORUM VITT. (tartufo nero pregiato o nero di Norcia o di Spoleto)
DAL 1° GENNAIO AL 15 MARZO
- TUBER BRUMALE VAR. MOSCHATUM DE FERRY (tartufo moscato)
- TUBER BRUMALE VITT. (tartufo nero d’inverno o trifola nera)
DAL 15 GENNAIO AL 15 APRILE
- TUBER BORCHII VITT. O TUBER ALBIDUM PICO (tartufo bianchetto o marzuolo);
DAL 1° GIUGNO AL 31 AGOSTO
- TUBER AESTIVUM VITT. (tartufo nero d’estate o scorzone)
DAL 1° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE
- TUBER AESTIVUM VITT. (tartufo nero d’estate o scorzone)
- TUBER AESTIVUM VAR. UNCINATUM CHATIN (tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno)
DAL 1° OTTOBRE AL 31 GENNAIO
- TUBER MESENTERICUM VITT. (tartufo nero ordinario o anche tartufo nero di Bagnoli)
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Calendario Toscana
CALENDARIO PER LA RACCOLTA DEI TARTUFI
L.R 11/04/95 n° 50
Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati
al consumo e per la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni.
Specie
|
Periodo di raccolta Regione Toscana
|
Tuber magnatum Pico (tartufo bianco)
|
10 settembre al 31 dicembre
|
Tuber melanosporum Vitt. (tartufo nero pregiato)
|
15 novembre al 15 marzo
|
Tuber rumale var. moschatum De ferry (tartufo moscato)
|
15 novembre al 15 marzo
|
Tuber aestivum Vitt. (tartufo scorzone)
|
1 giugno al 30 novembre
|
Tuber uncinatum Chatin (tartufo uncinato
|
1 ottobre al 31 dicembre
|
Tuber brumale Vitt. (tartufo nero d'inverno)
|
1 gennaio al 15 marzo
|
Tuber albidum Pico (tartufo bianchetto o marzuolo)
|
10 gennaio al 30 aprile ionale
|
Tuber macrosporum Vitt. ( tartufo nero liscio)
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1 settembre al 31 dicembre
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Tuber mesentericum (tartufo nero ordinario)
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1 settembre al 31 gennaio
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ORARIO IN CUI E' CONSENTITA LA RACCOLTA
MESE
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DALLE ORE
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ALLE ORE
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Gennaio
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7.00
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18.00
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Febbraio
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6.30
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18.30
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Marzo
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6.00
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19.00
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Aprile
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5.00
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20.00
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Maggio
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Raccolta non consentita
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Giugno
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4.00
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21.00
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Luglio
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4.00
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20.30
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Agosto
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4.30
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20.00
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Settembre
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5.00
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19.30
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Ottobre
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5.30
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18.30
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Novembre
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6.30
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17.30
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Dicembre
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7.00
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17.30
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Regione umbria
Legge Regionale n. 6 del 28 febbraio 1994
Calendario
Periodi di raccolta
- dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre: il Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco
- dal 1 dicembre al 15 marzo: per il Tuber melanosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero pregiato
- dal 1 dicembre al 15 marzo: per il Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato
- dall'ultima domenica di maggio al 31 agosto: per il Tuber aestivum Vitt, detto volgarmente tartufo d' estate oscorsone
- dal 1 ottobre al 31 gennaio: per il Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato
- dal 1 gennaio al 15 marzo: per il Tuber brumale Vitt, detto volgarmente tartufo nero d' inverno o trifola nera
- dal 15 gennaio al 15 aprile: per il Tuber borchii Vitt, o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto omarzuolo
- dal 1 ottobre al 31 dicembre: per il Tuber macrosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero liscio
- dal 1 novembre al 15 marzo: per il Tuber mesentericum Vitt, detto volgarmente nero ordinario
E' vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.
La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne
Calendario Regione Liguria
T. MELANOSPORUM (TARTUFO NERO PREGIATO))
DAL 1 NOVEMBRE AL 15 MARZO
T. MAGNATUM PICO (TARTUFO BIANCO)
DAL 15 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE
T.AESTIVUM VITT (TARTUFO D'ESTATE O SCORZONE)
DAL 1 MAGGIO AL 30 NOVEMBRE.
T. BORCHII VITT. O T. ALBIDUM PICO (TARTUFO BIANCHETTO)
DAL 15 GENNAIO AL 30 APRILE
T. BRUMALE VITT (TARTUFO NERO D'INVERNO O TRIFOLA NERA)
DAL 1 GENNAIO AL 15 MARZO
T. BRUMALE VAR. MOSCATUM DE FERRY (TARTUFO MOSCATO)
DAL 15 NOVEMBRE AL 15 MARZO.
T. AESTIVUM VAR. UNCINATUM CHATIN (TARTUFO UNCINATO)
DAL 1 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE
T. MACROSPORUM VITT (TARTUFO NERO LISCIO)
DAL 1 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE.
T. MESENTERICUM VITT. (TARTUFO NERO ORDINARIO)
DAL 1 SETTEMBRE AL 31 GENNAIO
Regione Abruzzo
Calendario Regione Abruzzo
la ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi:
1) Tartufo nero pregiato (T. melanosporum Vitt.),dal 15 novembre al 15 marzo;
2) Tartufo bianco (T. magnatum Pico),
dal 15 ottobre al 31 dicembre;
3) Tartufo d'estate o scorzone (T. aestivumVita.), dal 1 giugno al 15 settembre e
dal 15 novembre al 15 dicembre;
4) Tartufo bianchetto o marzuolo (T. borchiiVitti o T. albidum Pico),
dal 15 gennaio al 30 aprile;
5) Tartufo nero d'inverno o trifola nera (T. brumale Vitt.), dal 1° gennaio al 15 marzo;
6) Tartufo moscato (T. brumale var. moschatumDe Ferry),
dal 1° dicembre al 15 marzo;
7) Tartufo uncinato (T. aestivum var. uncinarumChatin),
dal 15 ottobre al 15 marzo;
8) Tartufo nero liscio (T. macrosporum Vitt.), dal 15 ottobre al 31 dicembre;
9) tartufo nero ordinario (T. masentericum Vitt.),dal 15 ottobre al 15 marzo.
Nelle zone ove è presente il tartufo bianco (tuber magnatum Pico) è vietata la raccolta di qualsiasi specie di tartufo, dal 30 settembre al 14 ottobre e dal 31 dicembre al 15 gennaio.
La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba.
Il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con la Commissione Cons. Agricoltura e sentito il parere dei centri di ricerca, può, con propria ordinanza, in relazione a specifiche e motivate situazioni ed usanze locali, variare il calendario e l'orario di ricerca e raccolta, anche per singoli terreni sub regionali, e su proposta degli Enti locali interessati.
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Tassa Regionale Emilia Romagna
Abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi
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92,96
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92,96
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Al rilascio dell'abilitazione.
Il rinnovo annuale deve avvenire prima dell'inizio dell'attività. Il pagamento consente l'esercizio dell'attività fino alla scadenza annuale decorrente dalla data di rilascio della licenza.
La tassa è dovuta solo se si esercita l'attività durante l'anno.
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Tassa Regionale Piemonte
- Versamento di Euro 140.00
- Conto Corrente numero: 15470107
- Intestato a Tesoreria Regione Piemonte Tassa raccolta tartufi
- Causale: Tassa Raccolta Tartufi anno 2010
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Tassa Regionale Marche
Tassa Regionale per esercitare la ricerca e raccolta tartufi
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Entro il 31 gennaio
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€ 92,96
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Nei successivi 30gg.
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€ 96,45
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Nel restante periodo dell'anno
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€ 97,61
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Tassa Regionale Toscana
- Versamento del contributo regionale di euro 92,96 sul conto corrente postale n° 18805507 intestato a Regione Toscana e indicando nella causale "Autorizzazione raccolta tartufi - L.R. 50/95
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Tassa Regionale Veneto
Tassa di concessione
ARTICOLO ABROGATO DALLA L.R. 09.08.2002, N. 18 – ART. 5
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Tassa regione Umbria
AGRICOLTURA
- Abilitazione alla ricerca e raccolta di tartufi.
N.B. Per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi il versamento deve effettuarsi a favore delle rispettive Comunità Montane competenti così come disposto ai sensi della L.R. n.10 del 26 Marzo 1997
Tassa Regione Liguria
Abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi
(Legge 16-12-1985, n° 752, art. 17)....................…………….
L.R. 22 giugno 1989, n.16
L.R. 28 ottobre 1997, n.40
Tassa di rilascio in €uro 92,96 Tassa annuale in €uro 92,96
Nota:
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. La ricevuta del versamento
deve essere conservata unicamente al tesserino di idoneità. Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione i
raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti ed i raccoglitori che, consorziati, ai
sensi dell’articolo 4 della Legge 752/85. esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.
Regione Lombardia
Nulla è Dovuto per la tassa annuale
MOLISE
Legge 
LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2011, n. 2. 
Bollettino 
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 3 del 3 febbraio 2011. 
Titolo 
Legge Finanziaria Regionale 2011. 
Oggetto 
Regione - Legge finanziaria 2011
"Art. 20
Tassa di concessione regionale annuale e destinazione delle entrate
1. Per il rilascio e per la convalida annuale del tesserino di idoneità sono istituiti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, una tassa di concessione regionale annuale di 100 euro nonché un contributo annuale per gli interventi di sostenibilità ambientale regionale, di seguito denominato "contributo di solidarietà", di 3.000 euro. La tassa di concessione per i disoccupati di lunga durata è pari a 50 euro, previa esibizione di idonea documentazione rilasciata dagli uffici competenti attestante lo stato di disoccupazione al momento della richiesta.
2. Il versamento della predetta tassa e del contributo di solidarietà va effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Molise appositamente istituito. Il contributo di solidarietà può essere assolto, da parte dei residenti in regione, mediante la fornitura, nel corso dell'anno solare di riferimento, di prestazioni di servizi a finalità collettiva rivolti al miglioramento dell'ambiente e del paesaggio. Le modalità della fornitura di tali servizi sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura.
3. La tassa di concessione e il contributo di solidarietà non si applicano ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà, o comunque da essi condotti, né ai raccoglitori loro consorziati.
4. Le entrate derivanti dal rilascio, dalla convalida annuale del tesserino di idoneità e dalle sanzioni amministrative, che confluiscono in un unico capitolo di bilancio appositamente istituito, sono destinate ad attività volte alla sostenibilità ambientale e sociale ed a ridurre gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico, tra cui studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazioni ed assistenza tecnica nel settore e per la coltivazione di piante idonee alla tartuficoltura, concessione di contributi per specifici programmi di tutela e valorizzazione dei tartufi in Molise.".
DISEGNO DI LEGGE Sul Tartufo
d’iniziativa dei senatori VITALI, BATTAFARANO, BRUNALE, BUDIN, CADDEO, CAVALLARO, CHIUSOLI, CREMA, GIOVANELLI, LATORRE, MACONI, MARTONE, MASCIONI, PIATTI, SODANO Tommaso, VICINI, VISERTA COSTANTINI e ZANCAN
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 2005
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Nuova disciplina fiscale in materia di vendita del tartufo fresco
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Onorevoli Senatori. – La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria per il 2005), all’articolo 1, comma 109, ha introdotto una nuova norma in merito all’acquisto del tartufo fresco e alla relativa commercializzazione. Nella sostanza tale norma prevede da parte dei soggetti che nell’esercizio di impresa si rendono acquirenti del prodotto dai raccoglitori (commercianti) la possibilità di autofatturare il prodotto senza indicarne né il cessionario (raccoglitore) nè il luogo di provenienza.
Questo elemento normativo che a prima vista può apparire come un elemento di semplificazione amministrativa e fiscale, di fatto introduce una forte distorsione nel mercato, apre la strada alla possibilità, che già si sta verificando, di un commercio ingannevole nei confronti del consumatore e arreca pesanti danni economici ai territori vocati alla produzione di tartufi.
Eliminare l’obbligo di indicare nella fattura il luogo di provenienza e l’acquirente significa non consentire nessuna tracciabilità del prodotto.
Tutto questo appare quanto mai assurdo nel momento in cui la certificazione e la tracciabilità dei prodotti, in particolar modo quelli agricoli e agroalimentari, rappresentano la garanzia per i consumatori, costituiscono la nuova sfida di qualità sui mercati e sono al centro della legislazione sia in sede comunitaria che nazionale.
Il mercato del tartufo in Italia è sottoposto anch’esso alla concorrenza dei prodotti di importazione dai Paesi comunitari ed extra-europei. Rimanendo così le cose potremmo tranquillamente trovare nelle tavole tartufi «cinesi» commercializzati come tartufi italiani.
questa una delle ragioni che ci inducono a cambiare la normativa introdotta dalla legge n. 311 del 2004.
Un altra ragione non meno importante è quella che riguarda il rapporto fra tartufo e territorio. Attorno alla ricerca del tartufo e alla sua commercializzazione si è sviluppato in questi anni un intenso lavoro da parte delle istituzioni locali che riguarda il rafforzamento dell’identità culturale di importanti aree del Paese, della loro promozione economica e turistica, della creazione di percorsi gastronomici dei sapori; un lavoro rafforzatosi attorno all’«Associazione città del tartufo».
Un ulteriore ragione rappresentata dal riconoscimento della figura del raccoglitore e cercatore di tartufo. Questo soggetto, cancellato dalla normativa introdotta dalla citata legge n. 311 del 2004, è l’elemento fondamentale della catena di produzione tartufigena, è il soggetto che manutiene le aree vocate, addestra i cani, ricerca il prodotto, tramanda un’arte che difficilmente si impara senza una sapiente conoscenza del territorio.
Sono queste motivazioni che ci hanno indotto a presentare anche al Senato il disegno di legge già presentata alla Camera dei deputati (con il numero 5878, d’iniziativa dell’onorevole Franci) che abroga il comma 109 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 e si propone di introdurre una nuova normativa fiscale in grado di incentivare questa attività attraverso un rafforzamento del legame fra uomo, prodotto e territorio.
Il nostro disegno di legge tiene conto del lavoro unitariamente svolto dalla XIII Commissione della Camera dei deputati che aveva avviato e pressoché concluso, con l’acquisizione dei pareri di merito delle Commissioni parlamentari competenti, l’esame di un testo unificato di legge di modifica dellalegge 16 dicembre 1985, n. 752, recante la normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, bruscamente interrotto con l’introduzione del comma 109 dell’articolo 1 nella legge n. 311 del 2004.
L'articolo 1 del presente disegno di legge abroga il comma 109 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2005.
L'articolo 2 intende proporre una nuova normativa fiscale che tenga conto delle questioni sopra esposte, introducendo l’articolo 74-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
In particolare il comma 4 del citato articolo 74-sexies, obbliga i raccoglitori, autorizzati a praticare la ricerca del tartufo, a rilasciare una ricevuta indicante la natura del prodotto ceduto e il comma 8 obbliga le imprese, che esercitano il commercio dei tartufi, a certificare la data e il luogo o l’area di raccolta del prodotto.
Attraverso questi due commi viene ripristinato l’elemento fondamentale che rende possibile la tracciabilità del prodotto.
L'ultimo comma dell'articolo 74-sexies (che novella l’articolo 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) interessa i raccoglitori e introduce le disposizioni in materia di redditi derivanti dalla raccolta di tartufi, inserendo una norma transitoria valida per un biennio.
I raccoglitori di tartufi sono in Italia circa 200 mila, circa il 5 per cento appartiene al mondo agricolo, oltre il 20 per cento svolge l’attività di ricerca in maniera costante, professionale, tutti gli altri appartengono alle categorie economiche più disparate. La raccolta del tartufo è una passione, come lo sono la pesca e la caccia, è un’arte che si tramanda spesso fra generazioni e che nel tempo ha conservato inalterato il suo fascino e della quale troviamo testimonianza fin dagli inizi del 1700, quando Luigi XV richiese ai Savoia cani addestrati per la ricerca dei tartufi.
Per praticare la raccolta il «tartufaio» deve munirsi di un apposito tesserino previo superamento di un esame che ne accerta l’idoneità.
un soggetto complesso, quindi difficilmente inquadrabile dal punto di vista economico-imprenditoriale, in quanto rappresenta una realtà nella quale è stata forte l’evasione fiscale nel passato.
La norma introdotta si propone di affrontare questo problema per la parte relativa alla tassazione dei redditi
Riconosce infatti, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2008, una riduzione forfetaria del 50 per cento a regime della base imponibile sul reddito dalla vendita del prodotto riconoscendo con questa riduzione le spese che il raccoglitore sostiene per la manutenzione e la coltivazione del territorio, per l’allevamento e l’addestramento dei cani, eccetera.
La norma si propone oltre di avviare un percorso virtuoso di emersione e di fidelizzazione del ricercatore al nuovo regime fiscale. La previsione di riduzione forfetaria sulla base imponibile del 70 per cento per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2006 e del 60 per cento per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2007 persegue questo obbiettivo.
'introduzione di tali norme non configura oneri a carico dello Stato, bensì si propone di estendere la base imponibile riducendo l’elusione e l’evasione fiscale spesso denunciate nel settore.
Tali norme, largamente condivise dal settore, consentono di tutelare la nostra produzione, di promuovere una integrazione sempre più forte fra prodotto e territorio, di garantire il consumatore e di valorizzare una figura emblematica nella filiera del tartufo rappresentata dal «tartufaio» che la normativa vigente di fatto annulla.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 109 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
Art. 2.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l’articolo 74-quinquies, è inserito il seguente:
«Art. 74-sexies. - (Disposizioni relative al commercio dei tartufi). – 1. L’imposta sul valore aggiunto relativa alla cessione, nell’esercizio di imprese, di tartufi acquistati da raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, i quali non siano soggetti all’applicazione dell’imposta medesima ai sensi del presente decreto, è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario e quello relativo all’acquisto. L’imposta è liquidata ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, ovvero dell’articolo 27 del presente decreto.
2. I contribuenti che applicano il regime speciale di cui al comma 1 possono comunque, per ciascuna cessione, applicare l’imposta nei modi ordinari ai sensi dei titoli I e II, dandone comunicazione all’Agenzia delle entrate nella dichiarazione annuale.
3. I contribuenti che applicano il regime di cui al comma 1 non possono indicare nella fattura, salvo il caso previsto dal comma 2, l’ammontare dell’imposta separatamente dal corrispettivo.
4. I raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, qualora cedano tartufi ai sensi del comma 1, devono rilasciare al concessionario una ricevuta contenente l’indicazione della loro natura.
5. I contribuenti che applicano il regime di cui al comma 1 devono annotare in apposito registro gli acquisti, con l’indicazione della data e del luogo o dell’area di raccolta, e le cessioni dei tartufi, riportando per ciascuna operazione la natura, la qualità, la quantità, il prezzo di acquisto e il corrispettivo, comprensivo dell’imposta, relativo alla cessione, nonchè alla differenza tra questi ultimi due importi. Le annotazioni relative agli acquisti devono essere eseguite entro quindici giorni dall’acquisto medesimo, ma comunque non oltre la data di annotazione della rivendita; quelle relative alle cessioni devono essere eseguite con le modalità e nei termini di cui all’articolo 24, primo comma.
6. I contribuenti che applicano il regime di cui al comma 1 devono conservare le ricevute di cui al comma 4 e tenere il registro di cui al comma 5 ai sensi dell’articolo 39.
7. L’efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all’autorizzazione prevista dall’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, e successive modificazioni.
8. I soggetti che, nell’esercizio di imprese, esercitano il commercio di tartufi certificano, al momento della vendita, la data e il luogo o l’area di raccolta del prodotto.
9. I soggetti di cui al comma 3 comunicano annualmente alla regione nella quale ha sede l’impresa, nei termini e con le modalità da questa stabiliti, la quantità di prodotto immessa in commercio e la provenienza territoriale dello stesso.
10. All’articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“2-ter. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i raccoglitori di tartufi autorizzati a praticare la ricerca, il reddito derivante dall’attività di raccolta dei tartufi è costituito dall’ammontare dei proventi percepiti dalla loro vendita nel periodo di imposta, quale risulta dalle ricevute rilasciate ai sensi dell’articolo 74-sexies, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-ter si applicano dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2008. Per favorire l’emersione del settore, la medesima deduzione forfetaria è stabilita nella misura del 70 per cento per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2006 e nella misura del 60 per cento per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2007“».
Art. 3.
1. Alla tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 15), le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi»;
b) dopo il numero 41) è inserito il seguente:
«41-bis) funghi e tartufi preparati o conservati senza alcool o acido acetico;».
2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 21), le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi»;
b) dopo il numero 21) è inserito il seguente:
«21-bis) tartufi freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata, o addizionata ad altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati;»;
c) al numero 70), le parole: «(esclusi i tartufi)» sono sostituite dalle seguenti: «, compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi,».
3. Le disposizioni della tabella A, parte I e parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificate dal presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2006.
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LEGGE n° 752 16 DICEMBRE 1985
Legge 16 dicembre 1985, n. 752
Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1985, n. 300 e relative modifiche
1. Le regioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nonché del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei princìpi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge.
Sono fatte salve le competenze che nella suddetta materia hanno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
E' fatta, altresì, salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e relativo regolamento di esecuzione.
2. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:
1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;
3) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato [Numero così sostituito dall'art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162 (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121)];
6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
8) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.
Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.
L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Università mediante rilascio di certificazione scritta.
3. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.
Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.
Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata".
Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.
Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.
Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.
4. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.
Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.
I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati non sono sottoposte a tassa di registro.
5. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità.
Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le regioni sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito del sopracitato esame, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo.
Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia.
L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.
Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.
La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.
Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà.
E' in ogni caso vietato:
· a) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;
b) la raccolta dei tartufi immaturi;
c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;
d) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali.
6. Le regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.
Le regioni provvedono, inoltre, ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme per la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalità di raccolta e per la vigilanza.
La raccolta è consentita normalmente nei periodi sottoindicati:
1) Tuber magnatum, dal 1° ottobre al 31 dicembre;
2) Tuber melanosporum, dal 15 novembre al 15 marzo;
3) Tuber brumale var. moschatum, dal 15 novembre al 15 marzo;
4) Tuber aestivum, dal 1° maggio al 30 novembre;
5) Tuber uncinatum, dal 1° ottobre al 31 dicembre [Numero così modificato dall'art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162 (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121)];
6) Tuber brumale, dal 1° gennaio al 15 marzo;
7) Tuber albidum o Borchii, dal 15 gennaio al 30 aprile;
8) Tuber macrosporum, dal 1° settembre al 31 dicembre;
9) Tuber mesentericum, dal 1° settembre al 31 gennaio.
Le regioni possono provvedere, con apposita ordinanza, a variare il calendario di raccolta sentito il parere di centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 2.
E' comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.
7. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.
I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.
I "pezzi" ed il "tritume" di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.
Sono considerate "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e "tritume" quelle di dimensione inferiore.
Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2, e la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali.
8. La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, può essere effettuata:
1) dalle ditte iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2;
2) dai consorzi indicati nell'articolo 4;
3) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.
9. I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata nell'articolo 2 ed attenendosi alla specificazione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 7, la classifica e il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di "pelati" quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.
10. I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2, che fa parte integrante della presente legge.
11. I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nella etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.
L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili.
E' vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.
12. Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.
13. Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:
a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum [Lettera così sostituita dall'art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162 (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121)];
b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;
c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;
d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta.
14. E' vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2, o di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'allegato 2, annesso alla presente legge.
15. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato.
Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.
Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.
16. Per le violazioni della presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.
Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali.
Le regioni, per le somme introitate dalle violazioni della presente legge, istituiranno apposito capitolo di bilancio.
17. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale annuale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 5. Il versamento sarà effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione.
La tassa di concessione di cui sopra non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 4, esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.
18. Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denunzia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa e pecuniaria.
La legge regionale determina misure e modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni:
a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto;
b) la lavorazione andante del terreno e la apertura di buche in soprannumero o non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;
c) la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici;
d) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;
e) la raccolta di tartufi immaturi;
f) la raccolta dei tartufi durante le ore notturne;
g) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
h) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale;
i) la raccolta di tartufi nelle zone riservate ai sensi degli articoli 3 e 4.
Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale è trasmessa dall'amministrazione provinciale alla pretura competente per territorio.
19. Le regioni, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, devono adeguare la propria legislazione in materia.
20. La legge 17 luglio 1970, n. 568, è abrogata.
ALLEGATO 1
Caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie commerciabili
1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna).
Ha peridio o scorza non verrucosa ma liscia, di colore giallo chiaro o verdicchio, e gleba o polpa dal marrone al nocciola più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con venature chiare fini e numerose che scompaiono con la cottura.
Ha spore ellittiche o arrotondate, largamente reticolate o alveolate, riunite fino a quattro negli aschi.
Emana un forte profumo gradevole.
Matura da ottobre a fine dicembre.
2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto).
Ha peridio o scorza nera rugosa con verruche minute, poligonali, e gleba o polpa nero-violacea a maturazione, con venature bianche fini che divengono un po' rosseggianti all'aria e nere con la cottura.
Ha spore ovali bruno scure opache a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche solo di 2-3.
Emana un delicato profumo molto gradevole.
Matura da metà novembre a metà marzo.
3) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato.
Ha peridio o scorza nera con piccole verruche molto basse e gleba o polpa scura con larghe vene bianche; è di grossezza mai superiore ad un uovo.
Ha spore aculeate non alveolate spesso in numero di cinque per asco.
Emana un forte profumo e ha sapore piccante.
Matura da febbraio a marzo.
4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone.
Ha peridio o scorza grossolanamente verrucosa di colore nero, con verruche grandi piramidate, e gleba o polpa dal giallastro al bronzeo, con venature chiare e numerose, arborescenti, che scompaiono nella cottura.
Ha spore ellittiche, irregolarmente alveolate, scure, riunite in 1-2 per asco presso a poco sferico.
Emana debole profumo.
Matura da giugno a novembre.
5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno.
Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa di colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino.
Emana un profumo gradevole.
Matura da settembre a novembre [Numero così sostituito dall'art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162 (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121)].
6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera.
Ha peridio o scorza rosso scuro che diviene nera a maturazione, con verruche piramidate e gleba o polpa grigio-nerastra debolmente violacea, con venature bianche ben marcate che scompaiono con la cottura assumendo tutta la polpa un colore cioccolata più o meno scuro.
Ha spore ovali brune, traslucide a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche meno, più piccole di quelle del Tuber melanosporum e meno scure.
Emana poco profumo.
Matura da gennaio a tutto marzo.
7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo.
Ha peridio o scorza liscia di colore biancastro tendente al fulvo e gleba o polpa chiara tendente al fulvo fino al violaceo-bruno con venature numerose e ramose.
Ha spore leggermente ellittiche regolarmente alveolate o reticolate a piccole maglie riunite in aschi fino a 4.
Emana un profumo tendente un po' all'odore dell'aglio.
Matura da metà gennaio a metà aprile.
8) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio.
Ha peridio o scorza quasi liscia con verruche depresse, di colore bruno rossastro e gleba bruna tendente al porpureo con venature larghe numerose e chiare brunescenti all'aria.
Ha spore ellittiche, irregolarmente reticolate e alveolate riunite in aschi peduncolati in numero di 1-3.
Emana un gradevole profumo agliaceo piuttosto forte.
Matura da agosto ad ottobre.
9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli).
Ha peridio o scorza nera con verruche più piccole del tartufo d'estate, gleba o polpa di colore giallastro o grigio-bruno con vene chiare laberintiformi che scompaiono con la cottura.
Ha spore ellittiche grosse imperfettamente alveolate riunite in 1-3 per asco.
Emana un debole profumo.
Matura da settembre ai primi di maggio.
ALLEGATO 2
Classificazione dei tartufi conservati
Classifica
Specie e caratteri essenziali
Aspetto
Super extra (lavati o pelati)
Tuber melanosporum Vitt.
Tartufi ben maturi, polpa soda, colore nero
Interi, rotondeggianti regolari, di colore uniforme
Tuber moschatum De Ferry
Tartufi ben maturi, polpa soda e scura
Interi, rotondeggianti regolari di colore uni forme
Tuber magnatum Pico
Tartufi ben maturi, polpa soda, marrone, nocciola, rosa o macchiata di rosso
Interi, senza rotture o scalfitture
Extra (lavati o pelati)
Tuber melanosporum Vitt.
Tartufi maturi, polpa so da, di colore brunastro
Interi, ma leggermente irregolari
Tuber moschatum De Ferry
Tartufi maturi, polpa più o meno scura
Interi, ma leggermente irregolari
Tuber magnatum Pico
Tartufi maturi, polpa so- da di colore più o meno chiaro
Interi, senza rotture o scalfitture
Prima scelta (lavati o pelati)
Tuber melanosporum Vitt.
Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore abbastanza scuro
Interi, ma irregolari
Tuber moschatum De Ferry
Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore grigio
Interi, ma irregolari
Tuber magnatum Pico
Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, di colore più o meno chiaro
Interi
Seconda scelta (lavati o pelati)
Tuber melanosporum Vitt.
Polpa più o meno soda di colore grigio scuro
Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti
Tuber brumale Vitt. e Tuber moschatum De Ferry
Polpa più o meno soda di colore relativamente chiaro
Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti
Tuber magnatum Pico
Polpa più o meno soda anche molto chiara
Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti
Terza scelta (lavati o pelati)
Tuber mesentericum Vitt. Tuber Vitt., Tuber uncinatum Chatin e Tuber macrosporum Vitt. [Così modificato dall'art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162 (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121)].
Interi
Pezzi di tartufo
Tuber melanosporum Vitt. Tuber brumale Vitt., Tuber moschatum De Ferry, Tuber magnatum Pico, Tuber aestivum Vitt. e Tuber mesentericum Vitt.
Pezzi di tartufo di spessore superiore a cm 0,5 di diametro; ciascuna specie con tolleranza del3% in peso di altre specie ammesse
Tritume di tartufo
Tuber melanosporum Vitt., Tuber brumale Vitt., Tuber moschatum De Ferry, Tuber magnatum Pico, Tuber aestivum Vitt. Tuber uncinatum Chatin, Tuber anacrosporum Vitt. e Tuber mesentericum Vitt. [Così modificato dall'art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162 (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121)].
Pezzi di tartufo di spessore anche inferiore a cm. 0,5; ciascuna specie con tolleranza del- l'8 in peso di altre specie ammesse
Pelatura di tartufi
Tuber melanosporum Vitt., Tuber brumale Vitt., Tuber moschatum De Ferry Tuber uncinatum Chatin, Tuber anacrosporum Vitt. [Così modificato dall'art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162 (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121)].
Bucce di tartufo con massimo del30% in peso di tritume e il 5% di altre specie
Legge 17 Maggio 1991, n. 162
Modifiche alla Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.
Articolo 1
1. Il numero 5. del comma 1 dell'articolo 2 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, come modificato dalla presente Legge, è il seguente:
- 5. Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato.
2. Al numero 5. del comma 3 dell'articolo 6 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, come modificato dalla presente Legge, è il seguente:
- 5. Tuber uncinatum Chaten detto volgarmente tartufo uncinato
3. La lettera a. del comma 1 dell'articolo 13 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, come modificato dalla presente Legge è il seguente:
- a. liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum.
4. Il numero 5. dell'Allegato 1 alla Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:
- 5. Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero. Ha verruche poco sviluppate e gleba o polpa dal colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino. Emana un profumo gradevole. Matura da Settembre a Dicembre.
5. Nell'Allegato 2 alla Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a. a fianco della classifica "Terza scelta (lavati o pelati)" sono aggiunte le seguenti voci: , Tuber aestivum Vitt., Tuber uncinatum Chatin e Tuber macrosporum Vitt.;
- b. a fianco delle classifiche "Pezzi di tartufo" e "Tritume di tartufo", dopo la voce Tuber aestivum Vitt. sono inserite le seguenti: , Tuber uncinatum Chatin, Tuber macrosporum Vitt.;
La presente Legge, munita dei sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
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LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 25 giugno 1996 n. 20
L.R. 13 novembre 2001 n. 38 (1)
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
Art. 2 (2)
Deleghe
Titolo II
PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI TARTUFAIE
Art. 3
Tartufaie controllate e coltivate
1. La Regione Emilia - Romagna, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 16 dicembre 1985 n. 752,
disciplina con la presente legge la raccolta, la coltivazione ed il commercio dei tartufi nel proprio territorio assumendo i
seguenti criteri ispiratori:
a) promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartuficolo nell'ambito della necessaria tutela e conservazione
ambientale del territori interessati;
b) promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo pubblico.
1. Le funzioni amministrative regionali previste dalla presente legge enon riservate espressamente alla competenza di
organi regionali sono delegate alle Province che le esercitano secondo le disposizioni del Titolo III della LR 27 febbraio
1984, n. 6.
2. La Giunta regionale esercita la necessaria azione di promozione, indirizzo e coordinamento anche mediante l'
emanazione di direttive da adottarsi secondo quanto previsto dall'art. 35 della LR 27 febbraio 1984, n. 6.
3. Per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge gli enti delegati possono avvalersi:
a) dei Servizi provinciali e circondariali(NOTA 1) per l' Agricoltura e l'Alimentazione di cui alla LR 18 agosto 1984, n. 44;
b) dei Servizi provinciali e circondariali per la Difesa del suolo, le Risorse idricge e le Risorse forestali di cui alla citata
LR n. 44 del 1984;
c) dei Coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la
Regione Emilia - Romagna.
4. Per l'assolvimento dei compiti di carattere tecnico connessi alla applicazione della presente legge, gli enti delegati
provvedono a dotare i propri uffici o i servizi di cui alla lettera a) del comma 3 di un congruo numero di esperti in
tartuficoltura anche qualificando all'uopo tecnici già in servizio. A tale fine la Regione istiuisce periodicamente corsi di
specializzazione e di aggiornamento.
(inseriti commi 3 bis e 3 ter da art.1 L.R. 25 giugno 1996
n.20) (3)
1. Le tartufaie controllate e coltivate di cui all'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 sono soggette a riconoscimento
secondo il procedimento definito dalla presente legge.
2. A tal fine i soggetti interessati che ne hanno titolo debbono presentare istanza all'ente delegato competente per territorio
allegando la seguente documentazione:
a) per le tartufaie controllate:
1)
documentazione idonea ad attestare la disponibilità del terreno,
2)
planimetria catastale che individui con esattezza l'area per la quale viene richiesto il riconoscimento, con
l'indicazione della attuale destinazione colturale dei terreni,
3)
relazione contenente gli elementi agronomici e di altra natura che evidenzino le caratteristiche intrinseche dei
terreni proposti sì da poterli qualificare come tartufaia naturale vocata per una determinata specie di tartufo. In
particolare devono essere specificati: la giacitura del terreno; il tipo di vegetazione nel sottobosco; il numero e le
specie delle piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora con l'indicazione del vivaio di provenienza,
4)
piano colturale, a norma del punto 4 dell'allegata tabella, e di conservazione della tartufaia;
Art. 4
Messa a dimora delle piantine
Art. 5
Collaudo e riconoscimento
Art. 6
Controlli e revoca
b) per le tartufaie coltivate:
1)
documentazione idonea ad attestare la disponibilità del terreno,
2)
planimetria catastale che individui con esattezza l'area per la quale viene richiesto il riconoscimento, con
l'indicazione della attuale destinazione colturale dei terreni,
3)
relazione che dimostri la presenza nel terreno proposto delle caratteristiche indicate dal punto 1 dell'allegata
tabella e contenga altresì: la descrizione dell'ambiente con indicazione della giacitura del terreno e della sua
altitudine; la destinazione in atto del terreno con la specificazione se si tratta di terreno incolto o precedentemente
coltivato, indicando in quest'ultimo caso il tipo di coltivazione; la specie di tartufo che si intende coltivare; le specie
e quantità di piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora e le modalità di impianto; l'indicazione del
vivaio o dei vivai di provenienza delle piantine tartufigene da mettere a dimora,
4)
piano colturale e di coltivazione della tartufaia.
3. Qualora il terreno della tartufaia risulti in tutto o in parte classificato montano, entro trenta giorni dal ricevimento
dell'istanza l'ente delegato richiede su di essa il parere della Comunità montana competente per territorio. Decorsi trenta
giorni dall'invio della richiesta di parere senza che all'ente delegato siano pervenute comunicazioni in merito, si intende
che il parere della Comunità montana sia favorevole.
3
bis.
L'Ente delegato, di norma ogni tre anni, sentite le organizzazioni professionali agricole, provvede a stabilire, in relazione
alle caratteristiche di produzione del tartufo del proprio territorio agro-forestale ed al numero di raccoglitori autorizzati,
l'ambito di estensione ed il limite di autorizzazioni concedibili per la realizzazione delle tartufaie controllate.
3
ter.
Periodicamente l'Ente delegato provvede ad informare la Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del
tartufo, di cui al successivo art. 30, circa l'andamento del rilascio delle autorizzazioni di riconoscimento delle tartufaie
controllate.
(modificato comma 1 e abrogati commi 2 e 4 da art. 2 L.R. 25
giugno 1996 n. 20) (4)
1. In relazione alle domande di riconoscimento pervenute, gli enti delegati, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti
dall'art. 3, impartiscono indicazioni e prescrizioni per la messa a dimora delle piantine, anche in riferimento alla allegata
tabella.
2. abrogato
3. Al fine di consentire eventuali sopralluoghi in corso d' opera, il richiedente è tenuto a comunicare con preavviso di
quindici giorni all'ente delegato, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la data di inizio delle oeprazioni di
messa a dimora delle piantine; successivamente deve comunicare la data di ultimazione dell'impianto.
4. abrogato
(sostituito comma 4 e aggiunto comma 4 bis da art. 3 L.R. 25
giugno 1996 n. 20) (5)
1. L'ente delegato, entro un anno dalla data di ultimazione dell'impianto, effettua il collaudo volto ad accertare che esso sia
conforme alla domanda, abbia le caratteristiche richieste dal punto 2 dell'allegata tabella e risponda alle prescrizioni
eventualmente impartite ai fini della messa a dimora. Può richiedere allo scopo la esibizione di ogni opportuna
documentazione e certificazione.
2. Eseguito il collaudo con esito positivo, l'ente delegato rilascia l'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o
coltivata e detta ogni opportuna prescrizione sulla conduzione delle tartufaie tenuto conto anche del piano colturale e di
conservazione sottoscritto dal richiedente.
3. Qualora dall'esito del collaudo risulti che l'impianto, pur non essendo allo stato idoneo, possa divenirlo con appropriate
modifiche, l'ente delegato assegna un termine congruo per regolarizzare la piantagione, decorso il quale, previa ogni
ulteriore verifica, adotta i provvedimenti del caso.
4. Coloro che conducono le tartufaie controllate ocoltivate hanno diritto di proprieta' sui tartufi iviprodotti, di qualunque
specie essi siano, purche' venganoapposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse, aisensi dell'art. 3 della legge
16 dicembre 1985, n. 752.
4.bis Ai soggetti privati non e' consentita in alcun casol'apposizione di tabelle di divieto della ricerca e dellaraccolta dei
tartufi negli alvei, nel piano e nelle scarpedegli argini dei fiumi, torrenti, scolatoi pubblici diproprieta' demaniale, anche
se confinanti con i terreni cheessi conducono. A tal fine, gli enti delegati provvedono aredigere la carta dei corsi
d'acqua demaniali.
1. L'Ente delegato effettua controlli almeno biennali sulla buona conduzione della tartufaia ed ha facoltà di revocare il
riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata qualora vengano a mancare, nel prosieguo del tempo, i requisiti
essenziali che lo avevano consentito oppure non vengano rispettate le prescrizioni dettate per la conduzione ai sensi
dell'art. 5. Alla revoca consegue l'obbligo di rimozione delle tabelle apposte entro quindici giorni dalla comunicazione del
Art. 7
Vivai
Titolo III
DELLA RACCOLTA DEL TARTUFO
Capo I
Autorizzazione e modalità
Art. 8
Autorizzazione alla raccolta
Art. 9 (7)
Commissione d' esame
Art. 10
Tesserino di idoneità
Art. 11
Tassa di concessione regionale
provvedimento.
1. La produzione vivaistica di piante tartufigene è assogettata alla disciplina di cui alla LR 28 luglio 1982, n. 34 recante
disposizioni sui vivai e sulla commercializzazione di piante, parti di piante e sementi.
2. La Commissione regionale per la vigilanza sulle attività vivaistiche e mementiere prevista dall'art. 2 della LR n. 34 del
1982, quando è chiamata a pronunciarsi su questioni attinenti alla produzione di piante tartufigene, viene integrata da
un esperto micologo scelto fra quelli designati dalle facoltà universitarie di Scienze agrarie e Scienze naturali aventi sede
in Emilia - Romagna.
(modificato comma 1 da art. 4 L.R. 25 giugno 1996 n. 20) (6)
1. L'attività di ricerca e raccolta dei tartufi è consentita previa autorizzazione amministrativa rilasciata dall'ente delegato.
2. La domanda di autorizzazione è presentata all'ente delegato nella cui circoscrizione territoriale il richiedente ha la
residenza anagrafica.
3. L'autorizzazione è concessa mediante rilascio di apposito tesserino di idoneità a praticare la ricerca e la raccolta del
tartufo. Essa è subordinata all'esito favorevole di un esame volto ad accertare nel candidato la conoscenza della specie e
varietà dei tartufi, delle modalità di raccolta dei medesimi, della legislazione statale e regionale vogente in materia.
L'esame consiste in una prova basata su risposte a quesiti posti sugli argomenti sopra indicati.
4. Le autorizzazioni alla raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.
5. L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai quattordici anni.
6. Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi il proprietario, l'usufruttuario o il coltivatore del fondo nonchè i
rispettivi familiari e dipendenti.
1. L'esame viene effettuato da Commissioni nominate dagli enti delegati, che durano in carica quanto il Consiglio
provinciale ed il Comitato circondariale ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina delle nuove Commissioni.
2. Le Commissioni d' esame sono composte:
a) dal Presidente dell'ente delegato;
b) da un funzionario dell'Amministrazione provinciale o del Servizio prvoinciale Agricoltura e Alimentazione da scegliere
fra quelli esperti in tartuficoltura;
c) da un micologo da nominarsi fra gli esperti designati dalle facoltà universitarie di Scienze agrarie e forestali o
Scienze naturali o da istituti tecnici agrari e forestali.
3. Al componente di cui alla lett. a) del comma 2, o suo delegato, è attribuita la funzione di Presidente della Commissione.
Funge da segretario un dipendente dell'ente delegato.
4. Le Commissioni d' esame hanno facoltà di svolgere le prove anche in sedi decentrate.
5. Ai componenti delle Commissioni d' esame spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalla LR 15 dicembre 1977, n. 49 e
successive modifiche ed integrazioni.
(modificato comma 2 da art. 4 L.R. 25 giugno 1996 n. 20) (8)
1. Il tesserino deve contenere le generalit' e la fotografia del titolare; ha validità per sei anni ed è rinnovato su domanda
del titolare, senza ripetizione dell'esame di cui all'art. 8.
2. Quando l'autorizzazione alla ricerca e raccolta sia stata revocata, una nuova autorizzazione non può essere rilasciata
prima di cinque anni e deve essere preceduta da un nuvo esame con esito positivo.
3. La Giunta regionale predispone un modello di tesserino uniforme per tutto il territorio regionale. Fino a nuove
determinazioni resta valido il modello di tesserino approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3117 del 21
giugno 1988.
1. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi è regolata dalla LR 29 dicembre
1980, n. 60 come integrata dall'art. 3 della LR 28 gennaio 1991, n. 3, fermo restando quanto disposto in deroga dal
comma 6 dell'art. 8 della presente legge.
Art. 12
Modalità di raccolta
Art. 13
Calendario
Art. 14
Zone geografiche di raccolta
(modificato comma 1 da art. 4, sostituiti lett. c) del comma
2 e l'intero comma 4 da art. 5 L.R. 25 giugno 1996 n. 20) (9)
1. La ricerca e raccolta dei tartufi, da chiunque eseguita, deve essere effettuata esclusivamente con l'ausilio di non più di
due cani per ciascun cercatore, salvo quanto previsto al successivo art. 15 e nei regolamenti di cui al successivo art. 21,
e con l'impiego di apposito attrezzo (vanghetto o vangarola) di larghezza non superiore a cm. 6; lo scavo deve essere
limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato; i cani debbono essere tenuti al guinzaglio, quando i raccoglitori, per
raggiungere zone di libera raccolta, attraversino tartufaie riconosciute, utilizzando gli accessi che all'uopo, ove occorra,
vanno previsti all'atto del rilascio della autorizzazione.
2. Sono in ogni caso vietate:
a) la lavorazione andante del terreno tartufigeno, nel periodo di raccolta dei tartufi;
b) la raccolta dei tartufi immaturi;
c) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le orenotturne e comunque dalle ore 17.00 alle ore 7.00 nei mesi
didicembre e gennaio, dalle ore 18.00 alle ore 6.00 nei mesi diottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20.00 alle ore
6.00per gli altri periodi consentiti dal calendario.
3. Il raccoglitore ha l'obbligo di provvedere, subito dopo la raccolta, alla riempitura di ogni buca che abbia aperto.
4. Nelle zone di libera raccolta, il quantitativo massimogiornaliero raccoglibile per cercatore e' fissato in Kg. 1.Qualora
venga raccolto un solo esemplare di tartufo di pesosuperiore, il quantitativo massimo e' elevato al peso dellostesso.
(sostituiti primo periodo e lett. c) del comma 1 e l'intero
comma 3 da art. 6 L.R. 25 giugno 1996 n. 20) (10)
1. Nelle tartufaie coltivate, riconosciute ai sensi dellapresente legge, la ricerca e la raccolta sono consentite inqualunque
periodo dell'anno. Nel restante territorioregionale la ricerca e la raccolta dei tartufi sonoconsentite nei soli periodi
seguenti :
a) Tuber magnatum (Tartufo bianco):
dal 1° settembre al 20 gennaio per le zone di pianura,
dal 20 settembre al 20 gennaio per le zone di collina;
b) Tuber melanosporum :
dal 1° novembre al 31 marzo per tutte le zone;
c) Tuber aestivum :
dal 1° maggio al 30 giugno per le zone di pianura e dal 1° maggio al 31 luglio per le zone di collina
d) Tuber uncinatum :
dal 20 settembre al 31 gennaio per tutte le zone;
e) Tuber brumale e sua varietà moschatum :
dal 1° dicembre al 30 aprile per tutte le zone;
f) Tuber albidum (bianchetto):
dal 1° novembre al 31 marzo per le zone di pianura,
dal 1° dicembre al 30 aprile per le zone di collina;
g) Tuber macrosporum :
dal 1° settembre al 20 gennaio per le zone di pianura,
dal 20 settembre al 20 gennaio per le zone di collina.
2. Agli effetti del presente calendario si considerano zone di pianura quelle a nord delle strade statali n. 9 Emilia e n. 16
Adriatica e zone di collina quelle a sud delle stesse.
3. L'ente delegato, su conforme parere di uno dei centri odistituti di ricerca specializzati, di cui all'art. 2 dellaLegge 16
dicembre 1985, n. 752, e sentita la Commissioneconsultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo,puo' variare il
calendario di raccolta in relazione allepeculiarita' di presenza e di periodo di maturazione deitartufi del proprio territorio.
In tal caso, gli Entidelegati sono tenuti a dare adeguata pubblicita' allevariazioni intervenute.
4. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca di cui al comma 3 e sentita
la Provincia interessata, può autorizzare enti o associazioni, che presentino un adeguato progetto, alla raccolta per scopi
scientifici e di studio anche in deroga al calendario.
1. La delimitazione e la denominazione delle zone geografiche di raccolta di cui al quinto comma dell'art 7 della Legge 16
dicembre 1985, n. 752 sono definite dalla Giunta regionale, in relazione alle caratteristiche dei prodotti, sentito il parere
del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 33 della LR 2 aprile 1988, n. 11.
Art. 15
Raccolta nelle aree di tutela della fauna selvatica
Capo II
Vigilanza e sanzioni
Art. 16 (12)
Vigilanza
Art. 17
Sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 18
Infrazioni sanzionate e loro ammontare
2. La delimitazione viene definita mediante idonea rappresentazione cartografica sulla base di adeguati studi sulla
distribuzione delle diverse specie di tartufi nei vari ambiti territoriali.
3. La Giunta regionale adotta le proprie determinazioni su proposta degli enti delegati.
(sostituito da art. 7 L.R. 25 giugno 1996 n. 20) (11)
1. La ricerca e la raccolta dei tartufi nelle oasi diprotezione della fauna selvatica, nelle zone di rifugio,nelle zone di
ripopolamento e cattura, nelle aziendefaunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie, istituite ai sensi della
L.R. 15 febbraio 1994, n.8, sono consentite con l'ausilio di un solo cane percercatore.
2. La Regione, sentiti gli Enti delegati, puo', con proprioatto, vietare o disporre limitazioni alla ricerca ed allaraccolta dei
tartufi nelle oasi, zone ed aziende di cui alcomma 1 qualora si manifesti il pericolo di alterazionedell'ecosistema o
dell'equilibrio faunistico.
3. Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, per effettuare la ricerca e la raccolta deitartufi e'
obbligatorio segnalare la presenza. A tal fine ilcercatore deposita gli estremi del tesserino autorizzatorionegli appositi
contenitori che i proprietari delle aziendesono obbligati a collocare in luoghi facilmente visibili edaccessibili.
4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate:
a) nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico- venatorie, nei giorni in cui è consentita la caccia vagante,
durante le battute di caccia al cinghiale in squadra e caccia di selezione, nonchè nelle zone umide delle stesse
aziende nei giorni in cui viene esercitata la caccia da appostamento fisso;
b) nelle oasi, zone ed aziende, di cui al comma 1 dal 1° aprile al 30 giugno per le zone di pianura e dal 1° febbraio al
30 giugno per le zone di collina.
5. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 21.
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge compete agli agenti del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 15
della legge 16 dicembre 1985, n. 752. Compete altresì alle guardine venatorie provinciali, agli appartenenti ai servizi di
polizia municipale, alle guardie ecologiche volontarie nominate dalle Province e dal Circondario di Rimini ai sensi della
LR: 3 luglio 1989, n. 23, nonchè alle guardie giurate designate da cooperative, consorzi, enti ed associazioni che abbiano
per fine istituzionale la protezione della natura e della fauna e la salvaguardia dell'ambiente.
1. L'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge è regolata dalla LR 28 aprile 1984, n. 21.
1. Alla applicazione delle sanzioni pecuniarie provvedono gli enti delegati; i proventi che ne derivano sono ad essi devoluti.
2. I verbali di accertamentoi della avvenuta raccolta di tartufi senza la prescritta abilitazione ovvero senza previo
pagamento della tassa di concessione regionale sono trasmessi senza ritardo all'ufficio regionale competente per
applicazione delle ulteriori sanzioni di natura tributaria previste dalla LR 23 agosto 1979, n. 26.
(già sostituito da art. 8 L.R. 25 giugno 1996 n.20, poi
modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38) (13)
1. Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alla presente legge ed alla Legge 16 dicembre 1985, n. 752sono determinate
nella misura seguente:
a) - ricerca e raccolta di tartufi senza l'ausilio del cane addestrato:da 516 Euro a 1.549 Euro ;
- ricerca e raccolta di tartufi con l'ausilio di più di un cane nelle fattispecie di cui all'art. 15 e più di due cani in tutte le
altre fattispecie: da 516 Euro a 1.549 Euro ;
b) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti ai sensi dell'art. 12: da 516 Euro a 1.549 Euro ;
c) lavorazione andante del terreno, nel periodo di raccolta dei tartufi: per ogni mille metri quadrati di terreno, da 516
Euro a 1.549 Euro ;
d) apertura di buche al di fuori dei punti in cui il cane abbia iniziato lo scavo o mancato riempimento con la terra prima
estratta di qualsiasi buca aperta: per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte:da
103 Euro a 516 Euro ;
e) ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto, semprechè non se ne dimostri il possesso e
la regolarità, esibendolo, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di contestazione dell'infrazione, all'autorità
dell'Ente delegato preposta all'applicazione delle sanzioni: da 516 Euro a 1.549 Euro , ferma restando, per le ipotesi
ivi previste, l'applicabilità delle sanzioni di cui al primo comma dell'art. 6 della L.R. 23 agosto 1979, n. 26;
f) ricerca e raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, purchè adeguatamente tabellate, per un periodo di quindici anni
dalla data di messa a dimora dell'impianto: da 516 Euro a 1.549 Euro ;
g) ricerca e raccolta di tartufi in periodo di divieto: da 516 Euro a 1.549 Euro ;
Art. 19
Sanzioni amministrative
Titolo IV
AREE PUBBLICHE
Art. 20 (15)
Tutela e valorizzazione delle aree pubbliche
Art. 21
Regolamentazione della raccolta dei tartufi nelle aree pubbliche e nelle aree protette
h) raccolta di tartufi oltre i limiti massimi di quantità consentiti per cercatore: da 154 Euro a 464 Euro;
i) raccolta di tartufi immaturi: da 154 Euro a 464 Euro ;
l) ricerca e raccolta di tartufi durante le ore notturne e negli orari di divieto: da 516 Euro a 1.549 Euro ;
m)ricerca e raccolta di tartufi entro zone autorizzate e tabellate quali tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali:
da 516 Euro a 1.549 Euro ;
n) ricerca e raccolta di tartufi nelle zone di rifugio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunisticovenatorie
e agri-turistico-venatorie e nelle oasi di protezione della fauna selvatica, in violazione dei divieti cui all'art.
15:da 516 Euro a 1.549 Euro ;
o) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 752/85 nelle tartufaie non
riconosciute come coltivate o controllate:*da 516 Euro a 1.549 Euro ;
p) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'art. 7 della
Legge n. 752/85: da 516 Euro a 1.549 Euro ;
q) lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 8 della Legge n.
752/85: da 516 Euro a 1.549 Euro ;
r) commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della
Legge n. 752/85, salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale: da 516
Euro a 1.549 Euro ;
s) mancata segnalazione della presenza di cui al comma 3 dell'art. 15: da 51 Euro a 154 Euro . La sanzione non si
applica in assenza degli appositi contenitori.
(modificato comma 2 e sostituito comma 3 da art. 9 L.R. 25
giugno 1996 n. 20) (14)
1. Le infrazioni di cui all'articolo precedente comportano la confisca del prodotto.
2. Nei casi di infrazione di cui alla lettera o) del comma 1 dell'art. 18, ove il trasgressore non rimuova le tabelle abusive,
l'ente delegato provvede d'ufficio, previa diffida, ponendo la relativa spesa a carico del trasgressore.
3. L'autorizzazione alla raccolta viene sospesa ed iltesserino ritirato per un periodo massimo di due anni qualorail titolare
incorra in una delle infrazioni previste allelettere g) ed l) del precedente art. 18. Per altre infrazionialle modalita' di
ricerca e raccolta sanzionate dall'art. 18,la sospensione dell'autorizzazione ed il ritiro per unperiodo massimo di due anni
avviene qualora, nell'arco di unquinquennio, il titolare incorra in piu' di due di esse.
4. Alla terza sospensione consegue la revoca dell'autorizzazione alla raccolta.
5. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono disposte dall'Ente delegato che l'ha rilasciata. A tal fine gli enti
competenti all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, qualora siano diversi dall'ente autorizzante, comunicano a
quest'ultimo i provvedimenti sanzionatori adottati una volta che siano divenuti definitivi.
1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all' art. 21 rimane invariata, nelle aree costituenti il patrimonio agro -
forestale dello Stato, della Regione e degli Enti locali territoriali ove si esercita la raccolta dei tartufi, la disciplina vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli enti di cui al comma 1 potranno richiedere agli enti delegati, anche su proposta delle associazioni dei tartufai
maggiormente rappresentative, il riconoscimento di tali aree o parti di esse quali tartufaie controllate o coltivate a norma
degli artt. 3 e seguenti.
3. Gli enti di cui al primo comma possono avvalersi della collaborazione delle associazioni dei tartufai interessate nella
costituzione e conduzione delle tartufaie controllate e coltivate mediante apposite convenzioni.
4. I Comuni, le Comunità montane, l'Azienda regionale delle foreste e gli altri enti o aziende e proprietà pubbliche e
coltivate su cui si esercita la vigilanza della Regione possono presentare agli enti delegati proposte per la costituzione di
nuove tartufaie controllate o coltivate aventi lo scopo di favorire la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.
5. La Giunta regionale emana direttive al riguardo, sentito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui
alla LR 2 aprile 1988, n. 11.
1. I titolari di tesserino rilasciato ai sensi dell'art. 10 sono abilitati alla raccolta dei tartufi nelle aree di cui al comma 1
dell'art. 20 con le limitazioni di cui ai commi seguenti del presente articolo senza il versamento di ulteriori tasse, canoni
o diritti.
2. Gli Enti locali e le aziende cui compete la titolarità delle aree di cui al comma 1 dell'art. 20 provvedono ad approvare
appositi regolamenti per la disciplina della raccolta dei tartufi nelle aree stesse o a adeguare i regolamenti già esistenti
alla presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa. Tali regolamenti sono adottati d' intesa con gli enti
delegati e sentite le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative.
3. I regolamenti possono prevedere limitazioni temporali e scaglionamenti degli accessi nell'arco della settimana,
Art. 22
Norme particolari per le tartufaie di enti pubblici
Art. 23
Diritti di uso civico
Titolo V
PROMOZIONE DELLA TARTUFICOLTURA
Art. 24
Interventi a favore della tartuficoltura
Art. 25
Consorzi volontari
Art. 26
Associazioni locali
Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 27
Spese relative all'esercizio delle funzioni delegate
nell'ambito dei periodi utili per la raccolta fissati dal calendario regionale.
4. Il regine delle aree sulle quali sono istituiti parchi regionali e riserve naturali rimane disciplinato, per quanto riguarda la
raccolta dei tartufi, dai rispettivi atti istitutivi, dai loro strumenti di pianificazione e dai relativi regolamenti.
1. Qualora le aree di cui all'art. 20 abbiano ottenuto il riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate, la loro
regolamentazione dovrà prevedere anche la determinazione del numero massimo giornaliero di raccoglitori che può
essere consentito e norme per la concessione degli accessi entro i limiti predetti. Tali regolamenti sono adottati dagli enti
di aziende cui compete la titolarità delle tartufaie, d' intesa con gli enti delegati e sentite le associazioni dei tartufai
maggiormente rappresentative.
1. Sono fatti salvi i diritti d' uso civico concernenti la raccolta dei tartufi in quanto se ne possa dimostrare l' esistenza e
l'esercizio effettivo al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
2. I relativi accertamenti e le conseguenti certificazioni, ad istanza degli aventi diritto, competono agli enti delegati su
conforme parere dell'Assessore regionale all' Agricoltura.
1. Al secondo comma dell'art. 4 della LR 4 settembre 1981, n. 30, contenente la disciplina degli interventi per lo sviluppo e
la valorizzazione delle risorse forestali, è aggiunta la seguente lettera: " f) per la realizzazione o il miglioramento di
tartufaie controllate o coltivate: contributo fino al 70% sulla spesa ammessa per i territori classificati montani ai sensi
delle norme vigenti, per quelli soggetti a vincolo idrogeologico e per i territori collinari delimitati ai sensi dell'art. 15 della
Legge 27 dicembre 1977, n. 984; contributo fino al 50% della spesa ammessa per i restanti territori.Nell'assegnazione
del contributo verrà data priorità agli interventi posti in essere dai consorzi volontari previsti dall'art. 4 della Legge 16
dicembre 1985, n. 752, dagli imprenditori agricoli a titolo principale e dagli enti pubblici titolari delle aree riconosciute
come tartufaie controllate o coltivate. "
1. I consorzi volontari di cui all'art. 4 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 sono costituiti per atto pubblico.
2. La costituzione dei consorzi può essere promossa anche dagli enti delegati e dalle Comunit' montane.
(aggiunto comma 2 bis da art. 10 L.R. 25 giugno 1996 n. 20) (16)
1. La Regione favorisce la costituzione di associazioni locali che, particolarmente attraverso intese tra produttori o
prroprietari e raccoglitori, perseguano statutariamente i seguenti scopi:
a) la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio tartuficolo locale e la promozione della corretta attività di raccolta;
b) la valorizzazione del bosco quale elemento essenziale per l'esistenza di tartufaie, nonchè la razionalizzazione dei
sistemi di manutenzione e di rinnovamento;
c) la promozione della gastronomia locale e della potenzialità turistiche e commerciali legate al tartufo.
2. Con tali associazioni gli enti delegati possono stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività volte alla realizzazione
dei fini di cui al comma 1.
2.bis Gli enti delegati, al fine del mantenimento dellecapacita' produttive delle aree tartufigene oggetto di liberaraccolta,
promuovono interventi colturali di manutenzione eforme di tutela degli alberi singoli o in filare, ancheavvalendosi,
mediante apposita convenzione, delleassociazioni dei raccoglitori.
(modificato comma 1 da art. 11 L.R. 25 giugno 1996 n. 20) (17)
1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge ivi compresi contributi agli enti delegati per le
azioni e gli interventi di cui al precedente art. 26 sono a carico della Regione che vi fa fronte, a norma dell'art. 17 della
Legge 16 dicembre 1985, n. 752, con i proventi delle tasse di concessione di cui all'art. 11 della presente legge.
2. All'onere relativo si provvede in sede di approvazione della legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n.
31.
3. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire le somme assegnate nel bilancio regionale con proprio atto deliberativo,
previa valutazione dell'attività effettivamente svolta da ciascun ente delegato che dovrà risultare da rendiconti annuali.
la Giunta relaziona alla Commissione consiliare competente, una volta all'anno, su tutti gli effetti della presente legge.
Art. 28
Abrogazione di norme
Art. 29
Disposizioni transitorie per le tartufaie già riconosciute
Art. 30
Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo
1. E' abrogata la LR 11 maggio 1981, n. 13. 1. E' abrogata la LR 11 maggio 1981, n. 13.
2. Sono altresì abrogati il quarto ed il quinto comma dell' art. 11 della LR 24 gennaio 1977, n. 2.
1. Restano validi i provvedimenti regionali di riconoscimento di tartufaie adottati ai sensi dell'art. 3, Legge 16 dicembre
1985, n. 752 prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge devono essere rimosse le tabelle abusivamente apposte
per impedire la raccolta di tartufi, al di fuori delle zone diverse da quelle previste dal comma 1.Decorso inutilmente tale
termine, si applica la sanzione di cui alla lett. n) dell'art. 18.
1. Presso ciascun ente delegato è istituita una Commissione consultiva avente il compito di formulare proposte e pareri sui
provvedimenti da adottare per la tutela e la valorizzazione del tatufo, sui problemi connessi alla regolamentazione della
raccolta e su ogni altro problema derivante dall'applicazione della presente legge.
2. La composizione della Commissione consultiva è determinata dall'ente delegat, assicurando la presenza in essa dei
rappresentanti delle associazioni dei tartufai, delle associazioni degli agricoltori, delle associazioni ambientaliste e dei
soggetti interessati alla tartuficoltura.
3. Della Commissione consultiva fanno altresì parte tecnici ed esperti dell'ente delegato aventi competenze nelle materie di
cui alla presente legge.
4. Le modalità di funzionamento della Commissione sono determinate dall'ente delegato.
Allegati:
Allegato A
Note del Redattore:
(1) Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 25 giugno 1996 n. 20
L.R. 13 novembre 2001 n. 38
(2) Vedi ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione
della Provincia di Rimini"
(3) (inseriti commi 3 bis e 3 ter da art.1 L.R. 25 giugno 1996
n.20)
(4) (modificato comma 1 e abrogati commi 2 e 4 da art. 2 L.R. 25
giugno 1996 n. 20)
(5) (sostituito comma 4 e aggiunto comma 4 bis da art. 3 L.R. 25
giugno 1996 n. 20)
(6) (modificato comma 1 da art. 4 L.R. 25 giugno 1996 n. 20)
(7) Vedi ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione
della Provincia di Rimini"
(8) (modificato comma 2 da art. 4 L.R. 25 giugno 1996 n. 20)
(9) (modificato comma 1 da art. 4, sostituiti lett. c) del comma
2 e l'intero comma 4 da art. 5 L.R. 25 giugno 1996 n. 20)
(10) (sostituiti primo periodo e lett. c) del comma 1 e l'intero
comma 3 da art. 6 L.R. 25 giugno 1996 n. 20)
(11) (sostituito da art. 7 L.R. 25 giugno 1996 n. 20)
(12) Vedi ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione
della Provincia di Rimini"
(13) (già sostituito da art. 8 L.R. 25 giugno 1996 n.20, poi
modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)
(14) (modificato comma 2 e sostituito comma 3 da art. 9 L.R. 25
giugno 1996 n. 20)
(15) L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata
soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.
(16) (aggiunto comma 2 bis da art. 10 L.R. 25 giugno 1996 n. 20)
(17) (modificato comma 1 da art. 11 L.R. 25 giugno 1996 n. 20)
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REGOLAMENTO PROVVISORIO PER LA RICERCA E LA RACCOLTA DEI TARTUFI
NEL TERRITORIO DEL PARCO E PRE-PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO
Art. 1
1. L’ area interessata dal presente regolamento è quella del Parco e Pre-Parco così come definita dai Piani Territoriali di
Stazione del Parco Regionale del Delta del Po.
2. All’ interno del territorio di validità del presente regolamento vale la seguente zonizzazione:
ZONE “ A " DI PROTEZIONE INTEGRALE
divieto assoluto di ricerca e raccolta dei tartufi;
ZONE “ B " DI PROTEZIONE GENERALE
divieto di ricerca e raccolta dei tartufi;
la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nelle sole aree boscate "Pineta Ribaldesa e Pineta Motte del Fondo" (Loc.
Mesola) e nelle Oasi di Protezione della Fauna non menzionate nell’ elenco riportato al 3° comma del presente articolo, ai
possessori di apposito tesserino rilasciato ai sensi delle leggi vigenti in materia;
ZONE “ C " DI PROTEZIONE AMBIENTALE E ZONE DI PRE-PARCO
la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nelle aree boscate e nelle aree incolte, ai possessori di apposito tesserino
rilasciato ai sensi delle leggi vigenti in materia.
3. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono comunque sempre vietate nell’ ambito delle seguenti Riserve Naturali dello
Stato:
R.n.i. Bassa dei Frassini-Balanzetta (D.M.. 26/07/1971)
R.n.z. Sacca di Bellocchio (D.M.. 09/02/1971)
R.n. Bosco della Mesola (D.M.. 13/07/1977)
Rn. Pineta di Ravenna (D.M.. 13/07/1977)
R.n. Po di Volano (D.M.. 13/07/1977)
R.n.p.an. Salina di Cervia (D.M.. 31/01/1979)
R.n.o. Duna costiera ravennate e foce del torrente Bevano (D.M.. 05/11/1979)
R.n.z. Sacca di Bellocchio II (D.M. 05//11/1979)
R,n.p.an. destra Foce fiume Reno (D.M.. 30/09/1980)
R.n.z. Sacca di Bellocchio III (D.M.. 16/03/1981)
R.n.o. Foce fiume Reno (D.M. 16/03/1981)
R.n.p.an Dune ed isole della Sacca di Gorino (D.M.. 18/11/1982)
R.n.o. Duna Costiera di Porto Corsini (D.M.. 15/04/1983),
e nelle seguenti Oasi di protezione della Fauna:
1) Oasi Lidi Ferraresi Nord 13) Valle Vacca
2) Oasi Lidi Ferraresi Sud 14) Valle Fattibello
3) Fossa di Porto 15) Santa Giustina
4) Bosco Forte 16) Boschetti di Valle Giralda
5) Cannevie-Foce di Volano 17)Faro di Gorino
6) Valle di Argenta e Marmorta 18) Valle Dindona
7) Vaccolino 19) Valle Lepri
8) Saline di Comacchio 20) Punte Alberete/Valle Mandriole
9) Bosco Mesola (Loc. Goara) 21) Valle Furlana
10) Valle Cona 22) Ortazzo Ortazzino
11) Valle Zavelea 23) Saline di Cervia
12) Valle Ussarola 24) Foce Reno e Pineta di Casalborsetti,
nonchè nell' ambito delle Aziende Faunistico Venatorie istituite nel territorio del Parco e Pre-Parco.
Art. 2
E' consentita la ricerca e la raccolta delle seguenti specie di tartufi:
- Tuber magnatum (Tartufo bianco) dal 1° settembre al 20 gennaio;
- Tuber melanosporum dal 1° noverabre al 31 marzo;
- Tuber albidum (Bianchetto o Marzuolo ) dal 1° novembre al 31 marzo;
- Tuber macrosporum ( Tartufo nero liscio ) dal 1° settembre al 20 gennaio;
- Tuber aestivum dal 1° maggio al 30 giugno;
- Tuber aestivum var. uncinatum ( Tartufo uncinato) dal 20 settembre al 31 gennaio;
-Tuber brumale ( Tartufo nero d' inverno o Trifola nera ) dal 1° dicembre al 30 aprile;
stabilendo i seguenti orari di ricerca e raccolta:
- sono vietate la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne e comunque dalle ore 17.00 alle ore 7.00 nei mesi di
dicembre e gennaio, dalle ore 18.00 alle ore 6.00 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20.00 alle ore 6.00,
per gli altri periodi consentiti dal calendario.
Art. 3
La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite con 1'ausilio di un solo cane nei periodi sopraindicati e
secondo le seguenti modalità:
a) divieto di ricerca e raccolta dei tartufi nella giornata di mercoledì;
b) nelle Pinete "Ribaldesa e Motte del Fondo" (Loc. Mesola), la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite
giornalmente e complessivamente ad un massimo di 15 persone, previo il rilascio di apposito permesso giornaliero;
c) nelle "Pinete Ribaldesa e Motte del Fondo" la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite ai soli residenti
nella giornata di Sabato nei limiti di cui alla lettera b);
d) il permesso che consente il contingentamento dell' attività di cui al precedente punto b) sarà rilasciato dal Comune
di Mesola su delega del Consorzio.
Art. 4
Le modalità di ricerca e di raccolta dei tartufi, per quanto non espressamente indicate nel presente
Regolamento, sono quelle stabilite dalla Legge 16 dicembre 1985, n. 752, dalla Legge Regionale 2 settembre
1991, n. 24, e dalla Legge Regionale 25 giugno 1996, n. 20.
Art. 5
Le sanzioni per le violazioni del presente Regolamento sono quelle previste dalla L.R. n° 20/1996 Art. 8.
Alcune domande che ti possono capitare all’esame per l’abilitazione alla ricerca e raccolta del tartufo
DOMANDE DI ESAME
A fondo pagine sono riportate le risposte alle domande
1) Le lavorazioni meccaniche
profonde del terreno che effetto
hanno sulla produzione del
tartufo?
_ a) favorevole
_ b) sfavorevole
_ c) indifferente
|
2) Il tartufo può vivere in qualsiasi
ambiente?
_ a) si
_ b) ha bisogno di un ambiente suo
particolare
_ c) l’ambiente non ha nessuna
importanza, si riproduce
ovunque
|
3) L’uso dei diserbanti che effetto
ha sulla produzione del tartufo?
_ a) favorevole
_ b) sfavorevole
_ c) indifferente
|
4) La conservazione dell’ambiente
interessa la produzione dei tartufi?
_ a) si
_ b) no
_ c) Ha scarsa importanza sulla loro
produzione
|
5) L’abbandono dei terreni a
vocazione tartuficola cosa
determina?
_ a) la scomparsa del tartufo
_ b) l’aumento della produzione del
tartufo
_ c) nessun effetto particolare
|
6) Tra questi fattori, quali influiscono
maggiormente sulle caratteristiche
morfologiche del tartufo?
_ a) la composizione del terreno
_ b) la presenza di bestiame al
pascolo
_ c) la concimazione
|
7) Tra i fattori quali influiscono
favorevolmente sulla produzione
del tartufo?
_ a) la presenza di fitti boschi
_ b) natura del terreno e clima
_ c) la raccolta irrazionale
|
8) Il tartufo bianco (Tuber magnatum
Pico) in quale periodo può essere
ricercato e raccolto?
_ a) sempre
_ b) 1°ottobre – 31 dicembre
_ c) 30 marzo – 15 ottobre
|
9) Il tartufo nero (Tuber
melanosporum Vitt.) in quale
periodo può essere ricercato e
raccolto?
_ a) 15 novembre – 15 marzo
_ b) 1° gennaio – 31 marzo
_ c) sempre
|
10) In quale periodo è consentita la
ricerca e la raccolta del tartufo
estivo o scorzone (Tuber aestivum
Vitt.)?
_ a) dalla 2° alla 3° domenica di
ogni mese
_ b) dal 1° agosto al 10 ottobre
_ c) 1° maggio – 30 novembre
|
11) In quale periodo e consentita la
ricerca e la raccolta del tartufo
bianchetto o marzuolo (Tuber
borchii Vitt.)?
_ a) 15 gennaio – 30 aprile
_ b) nei giorni pari di ogni
mese
_ c) 30 settembre – 30
novembre
|
12) Il tartufo nero d’inverno (Tuber
brumale Vitt.) in che periodo può
essere ricercato e raccolto?
_ a) sempre
_ b) dalla terza domenica di
ottobre
_ c) 1° gennaio – 15 marzo
|
13) In quale periodo è consentita la
ricerca e la raccolta del tartufo
moscato (Tuber brumale var.
moschatum De Ferry)?
_ a) sempre
_ b) dal 15 novembre al 15
marzo
_ c) dal 1° gennaio al 15 marzo
|
14) In quale periodo è consentita la
ricerca e la raccolta del tartufo
nero (Tuber macrosporum Vitt)?
_ a) 1° ottobre – 15 dicembre
_ b) 1° settembre – 31 gennaio
_ c) 1° gennaio - 15 marzo
|
15) In quale periodo è consentita la
ricerca e la raccolta del tartufo
uncinato (Tuber uncinatum
Chatin)?
_ a) 1° febbraio – 15 aprile
_ b) 1° ottobre – 31 dicembre
_ c) 1° settembre – 30 ottobre
|
16) In quale periodo è consentita la
ricerca e la raccolta del tartufo
nero ordinario (Tuber
mesentericum Vitt.)?
_ a) 1° settembre – 31 gennaio
_ b) 1° luglio – 15 agosto
_ c) 1° ottobre – 15 marzo
|
17) La raccolta dei tartufi dove è
considerata libera?
_ a) nei boschi e nei terreni
non coltivati
_ b) ovunque
_ c) nelle tartufaie artificiali
18) Chi può variare i periodi di
raccolta dei tartufi?
_ a) La Provincia
_ b) Il Comune
_ c) La Regione
|
19) I proprietari pubblici o privati di
tartufaie, per riservarsi il diritto
di raccolta dei tartufi, che
modalità debbono seguire ?
_ a) recintare la proprietà con
rete metallica
_ b) recintare la proprietà con
filo spinato
_ c) trasformarle in tartufaie
controllate
|
20) E’ consentita la ricerca e la
raccolta dei tartufi nelle tartufaie
controllate e/o coltivate ?
_ a) si
_ b) no
_ c) si, se autorizzati dal
proprietario
|
21) Le tartufaie coltivate e
controllate debbono essere
tabellate a termine di legge?
_ a) si
_ b) no
_ c) è indifferente
|
22) Quali tra questi fattori influiscono
negativamente sulla produzione del
tartufo?
_ a) abbondante pioggia
_ b) la presenza di chiocciole
_ c) apertura di buche senza
l’ausilio del cane
|
23) Quali tra questi fattori
influiscono negativamente sulla
riproduzione del tartufo?
_ a) lavorazione andante dei
pianelli con vanghe o zappe
_ b) pascolo abusivo
_ c) la presenza nel terreno di
topi e arvicole
|
24) La ricerca del tartufo con quali di
questi gruppi di animali può essere
effettuata?
_ a) cane
_ b) volpe
_ c) maiale
|
25) Per la ricerca del tartufo quali di
questi gruppi di attrezzi possono
essere impiegati?
_ a) piccone e pala
_ b) vanghetto o vanghella
_ c) zappa e vanga
|
26) Quando si può dare inizio
all’apertura della buca per estrarre
il tartufo?
_ a) sempre
_ b) dopo che il cane ha
localizzato il tartufo
_ c) a giudizio del tartufaio
|
27) E’ consentita la lavorazione
andante dei pianelli?
_ a) è sempre vietata
_ b) è consentita
_ c) è consentita solo in alcuni
casi
|
28) E’ consentita la raccolta di tartufi
non maturi o in fase di
decomposizione?
_ a) è consentita
_ b) è consentita solo in alcuni
casi
_ c) è sempre vietata
|
29) La ricerca e la raccolta del
tartufo è consentita nelle ore
notturne?
_ a) si
_ b) no
_ c) è consentita solo in alcuni
casi
|
30) La ricerca e la raccolta del tartufo
fino a che ora è consentita?
_ a) fino alle ore 20
_ b) fintanto che il cane lavora
_ c) un’ora dopo il tramonto
|
31) La ricerca e la raccolta del
tartufo da che ora può avere
inizio?
_ a) a giudizio del tartufaio
_ b) un’ora prima della levata
del sole
_ c) quando il terreno è
asciutto
|
32) Esiste una razza selezionata di cani
da tartufi?
_ a) si
_ b) no
_ c) si cerca di selezionarla
|
33) Di questi gruppi di cani, quali
sceglieresti per la ricerca dei
tartufi?
_ a) pechinese, yorkshire,
terrier, maltese
_ b) bracco, pointer, setter
_ c) mastino napoletano, alano
tedesco, dobermann
|
34) Quale periodo è ritenuto migliore
per dare inizio all’addestramento
del cane?
_ a) tra il 5° e il 7° mese
_ b) quando il cane è adulto
_ c) appena muove i primi passi
|
35) Quali sono gli scopi principali
che si intendono raggiungere
nell’addestramento del cane da
tartufi?
_ a) l’eleganza dei movimenti
_ b) il coraggio e la generosità
_ c) spiccato senso della
ricerca e buona resistenza
|
36) Quando un cane ritrova un tartufo
come è meglio premiarlo?
_ a) con cibo a lui gradito
_ b) facendogli carezze
_ c) concedendogli riposo
|
37) Come credi sia meglio agire
nell’addestramento del cane?
_ a) con simpatia e delicatezza
_ b) permettendogli di
muoversi liberamente
_ c) con percosse od altre
punizioni corporali
|
38) La ricerca e la raccolta dei tartufi
in che periodo sono consentite?
_ a) durante tutto l’anno
_ b) nei periodi indicati dalla
legge
_ c) da marzo a ottobre
|
39) Il Balsamia vulgaris (tartufo
rosso) quando si può
raccogliere?
_ a) dal 1° gennaio al 15 marzo
_ b) mai
_ c) dal 1° maggio al 31 agosto
|
40) Come si riconoscono i Tartufi senza
esaminarne le spore al
microscopio?
_ a) dal peso
_ b) dalle venature
_ c) dal colore del peridio
(scorza), dalla rugosità del
peridio e dal profumo
|
41) Il proprietario di un terreno può
raccogliere tartufi nel ruscello
pubblico che attraversa la sua
proprietà senza l’autorizzazione
regionale alla ricerca
(tesserino)?
_ a) no
_ b) si, se la ricerca è
consentita
_ c) si
|
42) Quali elementi sono necessari per
riconoscere un tartufo?
_ a) colore del peridio, rugosità
del peridio e profumo
_ b) dimensioni e peso
_ c) la consistenza
|
43) Il Balsamia Vulgaris Vitt. in
quale periodo può essere
raccolto?
_ a) sempre
_ b) dal 1° ottobre al 31
dicembre
_ c) mai
|
44) Quali Tartufi producono bruciate
(pianelli)?
_ a) Bianco pregiato
_ b) Moscato
_ c) Nero pregiato, Scorzone e
Uncinato
|
45) Per quale motivo può essere
variato il periodo di raccolta dei
tartufi?
_ a) per alterazione dei fattori
che permettono la
riproduzione dei tartufi
_ b) per disposizione delle
Associazioni dei tartufai
_ c) per disposizione delle
Associazioni naturalistiche
|
46) Il tesserino regionale ha validità
nazionale?
_ a) si
_ b) solo in una regione
_ c) solo in una provincia
|
47) A chi compete il rilascio delle
attestazioni di riconoscimento
delle tartufaie controllate e
coltivate?
_ a) al Comune
_ b) alla Regione
_ c) alla Provincia
|
48) A quale età è consentito rilasciare
l’autorizzazione alla ricerca e
raccolta dei tartufi?
_ a) a 18 anni
_ b) a 14 anni
_ c) a 21 anni
|
|
Risposte alle domande
1) b) – sfavorevole
2) b) - ha bisogno di un ambiente suo
particolare
3) b) – sfavorevole
4) a) – si
5) a) – la scomparsa del tartufo
6) a) – la composizione del terreno
7) b) – la natura del terreno e clima
8) b) – 1° ottobre – 31 dicembre
9) a) – 15 novembre – 15 marzo
10) c) – 1° maggio – 30 novembre
11) a) – 15 gennaio – 30 aprile
12) c) – 1° gennaio – 15 marzo
13) b) – 15 novembre – 15 marzo
14) b) – 1° settembre – 31 gennaio
15) b) – 1° ottobre – 31 dicembre
16) a) – 1° settembre – 31 gennaio
17) a) – nei boschi e nei terreni non
coltivati
18) c) – la Regione
19) c) – trasformarle in tartufaie
controllate
20) c) – si, se autorizzati dal
proprietario
21) a) – si
22) c) –apertura di buche senza
l’ausilio del cane
23) a) – lavorazione andante dei
pianelli con vanghe e
zappe
24) a) – cane
25) b) – vanghetto o vanghella
26) b) – dopo che il cane ha
localizzato il tartufo
27) a) – è sempre vietata
28) c) – è sempre vietata
29) b) – no
30) c) – un’ora dopo il tramonto
31) b) – un’ora prima della levata
del sole
32) c) – si cerca di selezionarla
33) b) – bracco, pointer, setter
34) a) – tra il 5° ed il 7° mese
35) c) – spiccato senso della ricerca
e buona resistenza
36) a) – con cibo a lui gradito
37) a) – con simpatia e delicatezza
38) b) – nei periodi indicati dalla legge
39) b) – mai
40) c)– dal colore del peridio (scorza),
dalla rugosità del peridio e
dal profumo
41) a) – no
42) a)– colore del peridio, rugosità del
peridio e profumo
43) c) – mai
44) c)– Nero pregiato, Scorzone e
Uncinato
45) a) – per alterazione dei fattori
che permettono la riproduzione
dei tartufi
46) a) - si
47) b) – alla Regione
48) b) – a 14 anni
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Disciplina Iva raccoglitori occasionali di tartufi
Ai sensi dell'articolo 1, comma 109, della finanziaria 2005 i
soggetti che, nell'esercizio di impresa, acquistano tartufi da raccoglitori
dilettanti ed occasionali non muniti di partita Iva sono tenuti ad emettere
autofattura nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 21 del D.P.R.
del 26 ottobre 1972 n. 633. In deroga alle disposizioni del predetto
articolo 21, non devono essere indicate nel documento emesso le generalita'
del cedente.
I soggetti obbligati ad emettere l'autofattura sono tenuti a versare
all'erario, senza diritto di detrazione, l'Iva relativa alle operazioni
autofatturate.
Da parte sua, il raccoglitore dilettante od occasionale non munito di
partita Iva che ceda i tartufi non e' tenuto ad assolvere alcun obbligo ai
fini dell'Iva. Il medesimo raccoglitore dovra', tuttavia, indicare nella
propria dichiarazione dei redditi, ai fini della determinazione del relativo
reddito commerciale, l'ammontare dei corrispettivi percepiti e delle spese
inerenti all'attivita' occasionalmente esercitata, ai sensi dell'articolo
67, lettera i), del TUIR.
La non detraibilita' dell'Iva esposta nelle autofatture non consente,
in relazione alla successiva cessione del prodotto, di avvalersi del regime
di esenzione di cui all'articolo 10, n. 27-quinquies) del D.P.R. n. 633 del
1972.
Come chiarito con circolare n. 328 del 24 dicembre 1997 (cap.
1.1.2.), infatti, il citato articolo 10, n. 27-quinquies) prevede
l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per "le cessioni che hanno per
oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale
della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19 bis2", vale
a dire con esclusivo riferimento ad operazioni in cui l'impossibilita' di
detrarre l'Iva e' fisiologica, in quanto dipendente dall'applicazione delle
regole strutturali che disciplinano l'istituto della detrazione.
Nel caso in esame, invece, il legislatore ha voluto stabilire una
"indetraibilita' oggettiva", senza collocarla nelle ipotesi strutturali di
cui al citato articolo 19-bis1. Peraltro, a voler ritenere applicabile
l'articolo 10, n. 27-quinquies), l'imprenditore sarebbe sottoposto ad un
doppio regime Iva, con applicazione, nel caso di successiva cessione del
bene, dell'esenzione, per i tartufi acquistati da raccoglitori dilettanti od
occasionali, e del regime di imponibilita', per gli acquisti da
imprenditori, con una disparita' di trattamento delle operazioni di cessione
relative al medesimo bene che non troverebbe giustificazione nella logica
strutturale del tributo.
Si richiama l'attenzione sull'ulteriore obbligo, di natura non
fiscale, cui sono tenuti coloro che commercializzano i tartufi, diretto al
controllo della provenienza territoriale degli stessi, a fini di tutela del
prodotto nazionale. Il comma 109, del citato articolo 1 della finanziaria
2005, impone ai cessionari di comunicare annualmente alle regioni di
appartenenza la quantita' del prodotto acquistato e la sua provenienza
territoriale. Al momento della vendita, inoltre, gli stessi soggetti sono
tenuti a certificare la provenienza del prodotto, la data di raccolta e
quella di acquisto.
Tartufando......Diritti e Doveri:
Alcuni articoli della legge che possono aiutare il tartufaio a evitare spiacevoli situazioni.
DAL CODICE CIVILE
Art. 841 Chiusura del fondo
Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo (1054, 1064).
Art. 843 Accesso al fondo
Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale (896, 924; Cod. Pen. 637).
I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono
DALLA LEGGE 752
Art. 2. (Ambiti in cui la raccolta è libera).
1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla vigente normativa.
Art 3 (Delimitazione delle tartufaie).
3. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 m. di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo con la scritta a stampatello ben visibile da terra "Raccolta dei tartufi riservata". Le tabelle di nuova assegnazione devono essere apposte su idonei pali di sostegno. Sono fatte salve le tabellazioni già apposte.
Art 10
3. Nei terreni soggetti a vincolo connesso con l'attività venatoria la ricerca è consentita previa autorizzazione della Comunità montana competente per territorio che, sentito il legale rappresentante dell'Ente gestore o dell'Azienda proprietaria, stabilisce le modalità di accesso al fondo.
4. Nelle aziende faunistico-venatorie e agro-turistico venatorie l'attività di ricerca e raccolta è consentita secondo le modalità di cui al comma 3, con 1'ausilio di un solo cane per cercatore, esclusivamente nei giorni di silenzio venatorio.